IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  delle  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria
2004)»,  ed in particolare l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 che
riconosce  alle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici ed alle
imprese  editrici di libri un credito di imposta per l'acquisto della
carta  utilizzata  per  la  stampa  delle  testate  edite e dei libri
sostenuta nell'anno 2004;
  Visto  in  particolare  il  citato  articolo 4,  comma  181,  della
medesima  legge  n.  350  del 2003 che stabilisce che con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
riconoscimento  del  credito  di  imposta  predetto  anche al fine di
garantire  il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in
95 milioni di euro;
  Visto  in particolare l'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 febbraio  2002  che  ha  delegato al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza  del  Consiglio On.le Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti
al  Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione,
comunicazione e editoria;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2004;
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                             A d o t t a

                      il presente regolamento:

                               Art. 1.
                     Presentazione delle domande

  1.  Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto
della carta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre
2003,  n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte
al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di
libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento, apposita domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante, contenente:
    a) gli  elementi  identificativi  dell'impresa,  ivi  compreso il
codice fiscale;
    b) gli  estremi  di  iscrizione  al  registro  degli operatori di
comunicazione;
    c) l'importo  del  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi della
lettera d);
    d) l'impegno  a  presentare  il bilancio certificato entro trenta
giorni   dall'approvazione,   dal   quale   deve  risultare  in  modo
evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile
ai  sensi  dell'articolo  4, commi da 181 a 183 della citata legge n.
350 del 2003.
  2.  Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva
di  atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
    a) l'inerenza  delle  spese  sostenute per l'acquisto della carta
nell'anno   2004,   alle   tipologie   di   prodotti  editoriali  non
espressamente  escluse  dal  beneficio,  ai  sensi  del comma 183 del
predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003;
    b) l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle
fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda;
    c) limitatamente  alle  imprese  editrici di libri, di non essere
soggetti   tenuti  all'iscrizione  al  registro  degli  operatori  di
comunicazione;
    d) che  la  spesa  per  la  carta si riferisce a pubblicazioni in
lingua  italiana  di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla
normativa vigente;
    e) che  la spesa sostenuta per l'acquisto della carta e' riferita
a  quella utilizzata nell'anno 2004 per la stampa delle testate e dei
libri editi;
    f) che  l'impresa  non  ha  ricevuto alcun aiuto attraverso altri
regimi  locali,  regionali,  nazionali  o  comunitari per coprire gli
stessi costi ammissibili.
  3.  Le  domande  sono  inoltrate  esclusivamente  mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di ricevimento indirizzata alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e
l'editoria,   Ufficio   studi  e  per  lo  sviluppo  e  l'innovazione
dell'editoria  e  dei  prodotti  editoriali,  via Boncompagni n. 15 -
00187 Roma.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   testo   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          303   (Ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
          del 1° settembre 1999.
              - Il testo dell'art. 4, commi da 181 a 186 e comma 189,
          della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)», e' il seguente:
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
              181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici
          e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli
          operatori  di  comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta  pari  al 10 per cento della spesa per l'acquisto
          della  carta utilizzata per la stampa delle testate edite e
          dei   libri  sostenuta  nell'anno  2004.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le
          modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al
          fine  di garantire il rispetto del limite di spesa fissato,
          per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
              182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare
          dal  bilancio  certificato delle imprese editrici. Nel caso
          in   cui  la  carta  sia  acquistata  da  soggetti  diversi
          dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori
          con  fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
          vendita o prestazione di servizio.
              183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto
          di  carta  utilizzata  per  la stampa dei seguenti prodotti
          editoriali:
                a) i   quotidiani   ed  i  periodici  che  contengono
          inserzioni  pubblicitarie  per  un'area superiore al 50 per
          cento dell'intero stampato, su base annua;
                b) i  quotidiani ed i periodici non posti in vendita,
          cioe'  non  distribuiti con un prezzo effettivo per copia o
          per  abbonamento,  ad eccezione di quelli informativi delle
          fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
                c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo
          gratuito  per  una  percentuale  superiore  al 50 per cento
          della loro diffusione;
                d) i  quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe'
          quelli   diretti   a   pubblicizzare   prodotti  o  servizi
          contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo
          e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
                e) i   quotidiani  ed  i  periodici  di  vendita  per
          corrispondenza;
                f) i  quotidiani  ed  i periodici di promozione delle
          vendite di beni o di servizi;
                g) i   cataloghi,   cioe'   pubblicazioni  contenenti
          elencazioni  di prodotti o di servizi anche se corredati da
          indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
                h) le  pubblicazioni  aventi  carattere postulatorio,
          cioe'   finalizzate   all'acquisizione  di  contributi,  di
          offerte,  ovvero  di  elargizioni  di  somme  di denaro, ad
          eccezione  di  quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
          fini  di  lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
          per le proprie finalita' di autofinanziamento;
                i) i   quotidiani  ed  i  periodici  delle  pubbliche
          amministrazioni  e  degli  enti  pubblici, nonche' di altri
          organismi,  ivi  comprese  le  societa'  riconducibili allo
          Stato  ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una
          pubblica funzione;
                l) i  quotidiani  ed  i periodici contenenti supporti
          integrativi   o  altri  beni  diversi  da  quelli  definiti
          nell'art.  74,  primo  comma,  lettera  c), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
          speciale  previsto  dallo stesso art. 74 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
                m) i prodotti editoriali pornografici.
              184.  Il credito d'imposta non concorre alla formazione
          del  reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in
          compensazione  ai  sensi  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma
          non   limita   il  diritto  al  rimborso  ad  altro  titolo
          spettante;  l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo
          di imposta successivo.
              185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
          della  carta  e  l'importo  del credito d'imposta di cui al
          comma  181  sono  indicati  nella dichiarazione dei redditi
          relativa  al periodo d'imposta durante il quale la spesa e'
          stata effettuata.
              186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto
          o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in
          materia  di accertamento, riscossione e contenzioso nonche'
          le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
              (Omissis).
              189.  L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
          181   a   188   e'   subordinata  all'autorizzazione  delle
          competenti autorita' europee».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art.  4,  commi  da  181  a  183,  della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350 «Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2004)», vedi le note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  47  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa), e' il seguente:
              «Art.  47  (R). (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
          notorieta).  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».