Art. 2. Riconoscimento e misura del credito d'imposta 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui al comma 1, dell'articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso di non accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Alle imprese ammesse al beneficio e' riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto a ciascun impresa e' proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto.