Art. 2.
            Riconoscimento e misura del credito d'imposta

  1.   Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  provvede
all'istruttoria  delle domande presentate nei termini di cui al comma
1,  dell'articolo  1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla
legge,  le  ammette  al  beneficio dandone comunicazione entro trenta
giorni  dalla  scadenza del termine di presentazione delle domande di
cui  all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso
di  non  accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
  2.  Alle  imprese  ammesse  al beneficio e' riconosciuto un credito
d'imposta,  pari  al  10  per  cento della spesa per l'acquisto della
carta  utilizzata  per  la  stampa  delle  testate edite e dei libri,
sostenuta  dal  1° gennaio  al  31 dicembre  2004. Qualora le risorse
finanziarie   non  siano  sufficienti  a  soddisfare  interamente  le
richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo
1,  al  fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per
l'anno  2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto
a  ciascun  impresa e' proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese
aventi diritto.