Art. 3.
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta

  1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in sede di
versamenti   effettuati   ai   sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dalla  data del
riconoscimento  dell'agevolazione  di cui all'articolo 2, comma 1. Il
credito  di  imposta  non  utilizzato in compensazione nel periodo di
imposta  in  corso  alla  data  di  riconoscimento del beneficio puo'
essere   utilizzato   esclusivamente  entro  il  periodo  di  imposta
successivo.
  2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e
l'importo   del  credito  d'imposta  spettante  sono  indicati  nella
dichiarazione  dei  redditi presentata nel periodo d'imposta in corso
alla   data   di   riconoscimento   dell'agevolazione,  ovvero  nella
dichiarazione  relativa  al  periodo  di  imposta successivo nel caso
previsto dal comma 1, secondo periodo.
  3. Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo e' consentita la
cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo
7,  comma  1,  lettera  b),  del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 giugno 2004.
 
          Note all'art. 3:
              -   Il  testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni), e' il seguente:
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (Omissis);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche».
              - Il  testo  dell'art.  7,  comma  1,  lettera  b), del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno
          2004 (Disposizioni applicative del regime di tassazione del
          consolidato  nazionale,  di  cui agli articoli da 117 a 128
          del testo unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
              «Art.  7  (Dichiarazione  dei redditi propri di ciascun
          soggetto  partecipante alla tassazione di gruppo). - 1. Per
          effetto dell'opzione:
                a) (Omissis);
                b) ciascun   soggetto  puo'  cedere,  ai  fini  della
          compensazione  con  l'imposta  sul  reddito  delle societa'
          dovuta   dalla  consolidante,  i  crediti  utilizzabili  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di
          tale  decreto  per  l'importo  non  utilizzato dal medesimo
          soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi
          dell'art.   43-ter   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
                c) (Omissis)».