Art. 4.
                Controlli e revoche dell'agevolazione

  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  trasmette
all'Agenzia  delle  entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco
delle  imprese  ammesse  a  fruire  del credito d'imposta, i relativi
importi  a ciascuna spettanti, nonche' i dati relativi agli eventuali
provvedimenti adottati di revoca del beneficio.
  2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per
l'informazione  e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo
71  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura
inferiore,  il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che
provvede al recupero del credito di imposta.
  3.   L'Agenzia   delle   entrate   comunica   al  Dipartimento  per
l'informazione  e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o
parziale,  del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli
istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.
  4.  In  caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte
non  spettante,  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia  di
liquidazione,  accertamento,  riscossione,  e  contenzioso nonche' le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art.  71  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa), e' il seguente:
              «Art.  71  (R).  (Modalita'  dei  controlli).  -  1. Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti i casi in cui
          sorgono    fondati    dubbi,    sulla   veridicita'   delle
          dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli articoli 46 e 47.
          (R).
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione    sono    effettuati   dall'amministrazione
          procedente  con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
          direttamente  gli archivi dell'amministrazione certificante
          ovvero   richiedendo   alla   medesima,   anche  attraverso
          strumenti  informatici o telematici, conferma scritta della
          corrispondenza  di  quanto dichiarato con le risultanze dei
          registri da questa custoditi. (R).
              3.  Qualora  le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
          47   presentino   delle  irregolarita'  o  delle  omissioni
          rilevabili   d'ufficio,   non   costituenti   falsita',  il
          funzionario  competente  a  ricevere  la documentazione da'
          notizia  all'interessato  di  tale irregolarita'. Questi e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione;  in mancanza il procedimento non ha seguito.
          (R).
              4.   Qualora   il   controllo   riguardi  dichiarazioni
          sostitutive  presentate ai privati che vi consentono di cui
          all'art.  2,  l'amministrazione  competente per il rilascio
          della   relativa   certificazione,  previa  definizione  di
          appositi  accordi,  e'  tenuta  a fornire, su richiesta del
          soggetto  privato  corredata  dal consenso del dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici  o  telematici,  della corrispondenza di quanto
          dichiarato  con  le  risultanze dei dati da essa custoditi.
          (R)».