Art. 4. Controlli e revoche dell'agevolazione 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, i relativi importi a ciascuna spettanti, nonche' i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio. 2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta. 3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. 4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il seguente: «Art. 71 (R). (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R). 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R). 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R). 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)».