Art. 5.
                         Disposizioni finali

  1.   Il   credito   di   imposta   e'   concesso   subordinatamente
all'autorizzazione   delle   competenti   autorita'   europee.  Della
decisione  adottata  dalle  Autorita'  europee  e' data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello Stato sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 21 dicembre 2004

                                                 p. Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                    Bonaiuti


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41