Art. 5. Disposizioni finali 1. Il credito di imposta e' concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. Della decisione adottata dalle Autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bonaiuti Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41