Art. 10.
Riqualificazione periodica
1. Ai fini della definizione della periodicita' dei controlli di
attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla
«riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire
una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui
all'articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie
definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
a) verifiche d'integrita' come definite all'articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e'
regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli
allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora
il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e
manutenzione, indichi periodicita' di interventi inferiori a quelle
indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema
della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere
nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature.
Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di
quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno
eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica
eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a
pressione seguono la stessa periodicita' dell'attrezzatura a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle
elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da
garantire un livello di protezione equivalente, possono essere
accettate per casi specifici, nonche' per determinate tipologie,
fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal
fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del
Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga
dovra' essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata
relazione tecnica.
Note all'art. 10 (Riqualificazione periodica):
- L'allegato II del decreto legislativo n. 93/2000, e'
il seguente:
«Allegato II
Tabelle di valutazione della conformita'
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie
di moduli sono i seguenti:
I = Modulo A
II = Moduli A1, D1, E1
III=Moduli B1 + D, B1 +F,B+E, 8 + C1,H
IV- Moduli B + D.B + F, G, H1
2. Gli accessori di sicurezza definiti dell'art. 1,
comma 2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera
d) sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente,
tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per
attrezzature specifiche possono essere classificati nella
stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma
2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d)
sono classificati in base:
alla pressione massima ammissibile PS;
al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla
dimensione nominale DN;
al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere;
applicando la tabella corrispondente per i recipienti o le
tubazioni per precisare la categoria di valutazione della
conformita'.
Qualora il volume e la dimensione nominale siano
considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo
trattino, l'accessorio in questione deve essere
classificato nella categoria piu' elevata.
4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di
valutazione della conformita' che seguono indicano il
limite superiore per ciascuna categoria.
----> Vedere tabelle da pag. 20 a pag. 28 <----