Art. 10.
                     Riqualificazione periodica
  1.  Ai  fini  della definizione della periodicita' dei controlli di
attrezzature  ed  insiemi  di  cui  all'articolo 1,  finalizzati alla
«riqualificazione  periodica»  degli stessi ed allo scopo di definire
una  metodologia  procedurale  omogenea  tutte le attrezzature di cui
all'articolo 1,  vengono  classificate  tenendo conto delle categorie
definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
  2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
    a) verifiche d'integrita' come definite all'articolo 12;
    b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
  3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e'
regolamentata  secondo  lo schema riportato nelle tabelle di cui agli
allegati  A  e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora
il  fabbricante  delle  singole  attrezzature,  nel  manuale  d'uso e
manutenzione,  indichi  periodicita' di interventi inferiori a quelle
indicate  nella  citata  tabella con particolare riguardo al problema
della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere
nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature.
  Fermi  restando  i  limiti  temporali  previsti  dalla tabella e di
quelli  suggeriti  dal  fabbricante,  le  verifiche  successive vanno
eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica
eseguita.
  4.  Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a
pressione   seguono   la   stessa  periodicita'  dell'attrezzatura  a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
  5.  Ispezioni  alternative  e con periodicita' differenti da quelle
elencate  nelle  tabelle  di  cui  agli  allegati  A  e B, ma tali da
garantire  un  livello  di  protezione  equivalente,  possono  essere
accettate  per  casi  specifici,  nonche'  per determinate tipologie,
fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal
fabbricante  dell'attrezzatura  stessa  e  previa  autorizzazione del
Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga
dovra'   essere   presentata  dall'utente  corredata  da  un'adeguata
relazione tecnica.
 
          Note all'art. 10 (Riqualificazione periodica):
              -  L'allegato II del decreto legislativo n. 93/2000, e'
          il seguente:
              «Allegato II
              Tabelle di valutazione della conformita'
              1.  Nelle  tabelle i riferimenti alle diverse categorie
          di moduli sono i seguenti:
                I = Modulo A
                II = Moduli A1, D1, E1
                III=Moduli B1 + D, B1 +F,B+E, 8 + C1,H
                IV- Moduli B + D.B + F, G, H1
              2.  Gli  accessori  di  sicurezza definiti dell'art. 1,
          comma 2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera
          d)  sono  classificati nella categoria IV. Eccezionalmente,
          tuttavia,   gli   accessori  di  sicurezza  fabbricati  per
          attrezzature  specifiche  possono essere classificati nella
          stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
              3.  Gli  accessori a pressione di cui all'art. 1, comma
          2,  lettera  d)  e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d)
          sono classificati in base:
                alla pressione massima ammissibile PS;
                al  volume  proprio  V  o,  a  seconda dei casi, alla
          dimensione nominale DN;
                al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere;
          applicando  la tabella corrispondente per i recipienti o le
          tubazioni  per  precisare la categoria di valutazione della
          conformita'.
              Qualora  il  volume  e  la  dimensione  nominale  siano
          considerati  adeguati ai fini dell'applicazione del secondo
          trattino,    l'accessorio    in   questione   deve   essere
          classificato nella categoria piu' elevata.
              4.   Le   linee   di   demarcazione  nelle  tabelle  di
          valutazione  della  conformita'  che  seguono  indicano  il
          limite superiore per ciascuna categoria.

              ---->  Vedere tabelle da pag. 20 a pag. 28   <----