Art. 11.
Esenzioni dalla riqualificazione periodica
1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il
vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione
interna e esterna o esterna, purche' la pressione PS sia minore o
uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non
superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con
pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti
frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e
pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il
prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi
300 e la pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali
il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non
superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di
condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di
gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di
gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria
per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera o);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati
nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua
con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.