Art. 12.
                Verifiche di integrita' in occasione
                     delle verifiche periodiche
  1.  La  verifica  di integrita' consiste nell'ispezione delle varie
membrature    mediante   esame   visivo   eseguito   dall'esterno   e
dall'interno,  ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali
altri  controlli  che  si  rendano  necessari  a fronte di situazioni
evidenti di danno.
  2.   Ove   nella  rilevazione  visiva  e  strumentale  o  solamente
strumentale  si  riscontrano  difetti  che  possono  in  qualche modo
pregiudicare  l'ulteriore  esercibilita'  dell'attrezzatura,  vengono
intraprese,  per  l'eventuale  autorizzazione  da  parte del soggetto
preposto,  le  opportune  indagini supplementari atte a stabilire non
solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al
fine  di  intraprendere  le azioni piu' opportune di ripristino della
integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di
sicurezza  commisurato  al  tempo  di  ulteriore esercibilita' con la
permanenza dei difetti riscontrati.
  3.  Per  le  attrezzature  di  cui  all'articolo 1  che lavorano in
condizioni  di  regime  tali  per  cui  possono  essere significativi
fenomeni  di  scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi
precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.
  4.  Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire
adeguate  condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque
non   ispezionabile   esaustivamente,   l'ispezione   e'   integrata,
limitatamente  alle  camere  non  ispezionabili,  con  una  prova  di
pressione  a  1.125  volte la pressione PS che puo' essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
  5.  La  non  completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla
presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o
rivestimenti  interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la
cui   rimozione   risulti   pregiudizievole  per  l'integrita'  delle
membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
  6.  La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso
di  necessita'  e  previa  predisposizione  da  parte  dell'utente di
opportuni  provvedimenti  di  cautela, con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In
tale  caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo
di  collaudo  e  la  prova  deve  avere  una durata minima di due ore
durante  le  quali  deve  essere verificata l'assenza della caduta di
pressione.
  7.  La  verifica  di  integrita'  per  le  tubazioni  non  comporta
obbligatoriamente  ne'  la  prova  idraulica  ne' la ispezione visiva
interna,  ma  opportuni  controlli non distruttivi per l'accertamento
della integrita' della struttura.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  i riferimenti del d.P.R. 25 aprile 1955, n. 547,
          vedasi le note alle premesse;