Art. 12.
Verifiche di integrita' in occasione
delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie
membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e
dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali
altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni
evidenti di danno.
2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente
strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo
pregiudicare l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono
intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto
preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non
solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al
fine di intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della
integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di
sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilita' con la
permanenza dei difetti riscontrati.
3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in
condizioni di regime tali per cui possono essere significativi
fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi
precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.
4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire
adeguate condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque
non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione e' integrata,
limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di
pressione a 1.125 volte la pressione PS che puo' essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
5. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla
presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o
rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la
cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle
membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
6. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso
di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di
opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In
tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo
di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore
durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di
pressione.
7. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta
obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva
interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento
della integrita' della struttura.
Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti del d.P.R. 25 aprile 1955, n. 547,
vedasi le note alle premesse;