Art. 13.
Verifica di funzionamento in occasione
delle verifiche periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di
effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa
in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove
prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3,
contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalita' degli accessori di
sicurezza. La verifica di funzionalita' dei predetti accessori di
sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni,
oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio,
determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole
di sicurezza, la verifica puo' consistere nell'accertamento di
avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante
e comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche
di riqualificazione.