Art. 13.
               Verifica di funzionamento in occasione
                     delle verifiche periodiche
  1. La verifica di funzionamento consiste:
    a) nella  constatazione  della  rispondenza  delle  condizioni di
effettivo  utilizzo  con quanto indicato nella dichiarazione di messa
in   servizio,   nelle   istruzioni  d'uso  del  fabbricante  e,  ove
prescritto,   nell'attestazione,  di  cui  all'articolo 4,  comma  3,
contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
    b) nella  constatazione  della  funzionalita'  degli accessori di
sicurezza.  La  verifica  di  funzionalita' dei predetti accessori di
sicurezza  puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni,
oppure,  ove  non  pregiudizievole  per  le  condizioni di esercizio,
determinandone  l'intervento  in opera. In particolare per le valvole
di  sicurezza,  la  verifica  puo'  consistere  nell'accertamento  di
avvenuta  taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante
e  comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche
di riqualificazione.