Art. 15.
Norme transitorie
1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei
controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si
applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in
servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio
previste dalla normativa previgente, le norme relative alla
riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima
verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo
n. 93/2000, per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa
in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la
stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la
documentazione gia' presentata e' integrata per adeguarla a quanto
previsto dal presente decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto
legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche
omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste
ai precedenti commi.
5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione
gia' commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere
installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la
normativa nazionale previgente.
6. Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su
attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto
legislativo n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una
procedura di conformita' prevista dal citato decreto.
7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare
l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.
Note all'art. 15:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14;
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;