Art. 16.
Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati
secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per
liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli
di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra
quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla
riqualificazione periodica.
2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione
(impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido,
dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le
categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza
della attrezzatura.
3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto
alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di
riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 12
Nota all'art. 16:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14.