Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte
salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai
seguenti oggetti:
a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del
caffe';
b) le pentole a pressione per uso domestico;
c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione
massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione
massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro
interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a
schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia
minore o uguale a 18 bar;
e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui
volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui
pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i
quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita'
totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma
3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;
h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito
industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di
esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto
flangiato o saldato);
i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici
di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi
capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o
uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l),
del decreto legislativo n. 93/2000, nonche' i cilindri di motrici
termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a
vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad
espansione multipla o dei compressori di gas (a piu' fasi), quando
facciano parte dell'incastellatura della macchina;
m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non
superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche'
il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto
sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia
temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale
che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola
superi 1000 bar;
n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento
dell'aria;
o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di
condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas,
i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas,
purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non
superi 500;
2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso
libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno
due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non
superi 400;
2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti
muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono
destinati;
s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle
darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del
territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente
l'industria della navigazione e il commercio marittimo;
t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della
Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e
dell'Aeronautica;
u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi
destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le
strade ferrate;
v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di
finanza:
aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su
mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;
bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che
risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del
presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2.
(Omissis).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) le condotte comprendenti una tubazione o un
sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o
sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla
terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento
situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le
attrezzature progettate e collegate specificatamente per la
condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione
standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e
delle centrali di spinta;
b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il
deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche'
canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate,
gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed
i relativi accessori specifici;
c) le attrezzature di cui al decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti
semplici a pressione;
d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 284 del 14 ottobre 1982, in materia di
aerosol;
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei
veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni:
1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76,
relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali
a ruote;
3) decreto ministeriale 5 aprile 1994 del Ministro
dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile
1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due
o tre ruote;
f) le attrezzature appartenenti alla categoria 1 a
norma dell'art. 9 e dell'allegato II e contemplate da una
delle seguenti disposizioni:
1) decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi
decreti attuativi in materia di materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in
materia di apparecchi a gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le
attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e
costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini
specificatamente militari;
h) le attrezzature progettate specificatamente per
usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare
emissioni di radioattivita';
i) le attrezzature per il controllo dei pozzi
nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del
petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio
sotterraneo, e previste per contenere o controllare la
pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli
otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori
nonche' le loro attrezzature a monte;
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei
materiali, le norme di costruzione sono motivati
essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e
stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e
dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e
per le quali la pressione non costituisce un fattore
significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a
combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a
vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli
attuatori;
m) gli altiforni, compresi i sistemi di
raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero
dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi
di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti
per la riduzione diretta, compreso il sistema di
raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i
recipienti per la fusione, la rifusione, la
degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non
ferrosi;
n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta
tensione come interruttori, dispositivi di comando,
trasformatori e macchine rotanti;
o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli
elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e
telefonici;
p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita'
mobili «off-shore» nonche' le attrezzature espressamente
destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o
alla loro propulsione;
q) le attrezzature a pressione composte di un
involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini
d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni
gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
r) i silenziatori di scarico e di immissione;
s) le bottiglie o lattine per bevande gassate,
destinate al consumo finale;
t) i recipienti destinati al trasporto ed alla
distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500
bar-L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7
bar;
u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n.
1839, nel Regolamento internazionale concernente il
trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID),
ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice
marittimo internazionale per il trasporto delle merci
pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con decreto
ministeriale 2 ottobre 1995 del Ministro dei trasporti e
della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e
nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616;
v) i termosifoni e i tubi negli impianti di
riscaldamento ad acqua calda;
z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una
pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a
0,5 bar.».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
«Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - (Omissis):
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto
pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar
alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e'
superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e'
superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar
(allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla
temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i
seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e'
superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar
(allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e'
superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto
PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);
d) accessori di sicurezza e accessori a pressione
destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c),
anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al
comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c),
devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati
nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o
di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a
1100C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a
focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di
surriscaldamento;
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla
lettera a), allorche' il fabbricante li destina a essere
commercializzati e messi in servizio come insiemi;
c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del
presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di
acqua calda ad una temperatura inferiore a 1100C,
alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V
superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti
essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d)
dell'allegato I.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in
servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi
caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati
rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal
comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la
corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di
fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente
all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che
garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature
e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da
sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che
consentono l'individuazione del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario.».
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera l) del decreto
legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). -
1.-2. (Omissis);
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto: a) - i) (Omissis);
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei
materiali, le norme di costruzione sono motivati
essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e
stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e
dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e
per le quali la pressione non costituisce un fattore
significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a
combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a
vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli
attuatori;».