Art. 2.
                             Esclusioni
  1.  Il  presente  regolamento  non  si applica ai prodotti elencati
all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte
salve  le  attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai
seguenti oggetti:
    a) gli  apparecchi  a  pressione  per  la preparazione rapida del
caffe';
    b) le pentole a pressione per uso domestico;
    c) i  generatori,  i  recipienti  e  le  tubazioni  con pressione
massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
    d) gli  estintori  d'incendio  fissi,  quando  la  loro pressione
massima  ammissibile  non  superi  10  bar,  oppure  il loro diametro
interno  non  superi  400  mm;  gli  estintori portatili a polvere, a
schiuma  o  a  base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia
minore o uguale a 18 bar;
    e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui
volume  complessivo  e'  inferiore  o  uguale  a  25  litri  e la cui
pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
    f) i  generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i
quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita'
totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
    g) le  attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma
3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;
    h) le   tubazioni   di   collegamento,  all'interno  di  un  sito
industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di
esercizio,  a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto
flangiato o saldato);
    i) recipienti  a  pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici
di  cui  al  decreto  legislativo  27 settembre  1991, n. 311, aventi
capacita'  minore  o  uguale  a 25 litri e, se con pressione minore o
uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
    l) le  attrezzature  di  cui all'articolo 1, comma 3, lettera l),
del  decreto  legislativo  n.  93/2000, nonche' i cilindri di motrici
termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a
vapore  o  a  gas  e  i  recipienti  intermediari  delle  motrici  ad
espansione  multipla  o  dei compressori di gas (a piu' fasi), quando
facciano parte dell'incastellatura della macchina;
    m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non
superiore  a  80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche'
il  fluido  che  deve  attraversarle  non  sia nocivo sotto l'aspetto
sanitario  o  pericoloso  per  accensioni  od  esplosioni e non abbia
temperature  superiori  a 300 °C e pressione massima ammissibile tale
che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola
superi 1000 bar;
    n) le  tubazioni  destinate  al riscaldamento o al raffreddamento
dell'aria;
    o) i  desurriscaldatori,  gli  scaricatori,  e  i  separatori  di
condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas,
i  filtri,  i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas,
purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
      1)  il  loro  diametro  interno in mm o dimensione nominale non
superi 500;
      2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
      3)  il  prodotto  del  loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
    p) i  serpentini  ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso
libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
    q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno
due delle seguenti condizioni:
      1)  il  loro  diametro  interno in mm o dimensione nominale non
superi 400;
      2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
      3)  il  prodotto  del  loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
    r) i  generatori  di  vapore  collocati  a bordo dei galleggianti
muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono
destinati;
    s) i  generatori  di  vapore  collocati a terra, nei porti, nelle
darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del
territorio   marittimo,   per   i  servizi  riguardanti  direttamente
l'industria della navigazione e il commercio marittimo;
    t) i  generatori  ed  i  recipienti  in servizio delle navi della
Marina  Militare,  degli  Stabilimenti  di  Guerra,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    u) i  generatori  ed  i  recipienti  in  servizio  sui  piroscafi
destinati  alla  navigazione  lacuale  in  servizio cumulativo con le
strade ferrate;
    v) i  generatori  ed  i  recipienti nel naviglio della Guardia di
finanza:
      aa)  gli  impianti,  le attrezzature anche quando installati su
mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;
      bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
      cc)  le  tubazioni  che  collegano attrezzature a pressione che
risultano   singolarmente  escluse  dal  campo  di  applicazione  del
presente regolamento.
 
          Note all'art. 2:
              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
              «Art.  1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2.
          (Omissis).
              3.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
          decreto:
                a) le   condotte  comprendenti  una  tubazione  o  un
          sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o
          sostanza  da  o  verso  un impianto, in mare aperto o sulla
          terra  ferma,  a  partire  dall'ultimo organo di isolamento
          situato  nel  perimetro  dell'impianto,  comprese  tutte le
          attrezzature progettate e collegate specificatamente per la
          condotta,  fatta  eccezione per le attrezzature a pressione
          standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e
          delle centrali di spinta;
                b)  le  reti  per  la raccolta, la distribuzione e il
          deflusso  di  acqua  e  relative  apparecchiature,  nonche'
          canalizzazioni  per  acqua  motrice  come condotte forzate,
          gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed
          i relativi accessori specifici;
                c) le  attrezzature  di  cui  al  decreto legislativo
          27 settembre   1991,  n.  311,  in  materia  di  recipienti
          semplici a pressione;
                d) le  attrezzature  di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  serie
          generale,  n.  284  del  14 ottobre  1982,  in  materia  di
          aerosol;
                e) le  attrezzature  destinate  al  funzionamento dei
          veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni:
                  1)   legge   27 dicembre  1973,  n.  942,  relativa
          all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
                  2)  legge  8 agosto  1977,  n.  572,  e decreto del
          Presidente   della   Repubblica  11 gennaio  1980,  n.  76,
          relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali
          a ruote;
                  3)  decreto ministeriale 5 aprile 1994 del Ministro
          dei   trasporti   e   della   navigazione,  pubblicato  nel
          Supplemento  ordinario  n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana,  serie  generale, n. 99 del 30 aprile
          1994,  relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due
          o tre ruote;
                f) le  attrezzature  appartenenti  alla categoria 1 a
          norma  dell'art.  9 e dell'allegato II e contemplate da una
          delle seguenti disposizioni:
                  1)   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;
                  2)   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;
                  3)  legge  18 ottobre  1977,  n.  791, e successivi
          decreti   attuativi   in  materia  di  materiale  elettrico
          destinato  ad  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
          tensione;
                  4)  decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
          successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
                  5)  legge  6 dicembre  1971, n. 1083, e decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 novembre 1996, n. 661, in
          materia di apparecchi a gas;
                  6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998,  n.  126,  in  materia  di  apparecchi  e  sistemi di
          protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in  atmosfera
          potenzialmente esplosiva;
                g) le  armi,  le munizioni e il materiale bellico, le
          attrezzature  e  gli  insiemi  appositamente  progettati  e
          costruiti  a  fini  militari  o di mantenimento dell'ordine
          pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini
          specificatamente militari;
                h) le  attrezzature  progettate  specificatamente per
          usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare
          emissioni di radioattivita';
                i) le   attrezzature   per  il  controllo  dei  pozzi
          nell'industria    dell'esplorazione   ed   estrazione   del
          petrolio,  del  gas  o  geotermica nonche' nello stoccaggio
          sotterraneo,  e  previste  per  contenere  o controllare la
          pressione  del  pozzo.  Sono  compresi  la testa pozzo, gli
          otturatori  di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori
          nonche' le loro attrezzature a monte;
                l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
          meccanismi   in  cui  il  dimensionamento,  la  scelta  dei
          materiali,   le   norme   di   costruzione   sono  motivati
          essenzialmente   da  criteri  di  resistenza,  rigidita'  e
          stabilita'  nei confronti degli effetti operativi statici e
          dinamici  o da altri criteri legati al loro funzionamento e
          per  le  quali  la  pressione  non  costituisce  un fattore
          significativo a livello di progettazione, quali:
                  1)  i  motori,  comprese  le  turbine  e i motori a
          combustione interna;
                  2)  le  macchine  a  vapore,  le  turbine a gas o a
          vapore,  i  turbogeneratori,  i compressori, le pompe e gli
          attuatori;
                m) gli    altiforni,    compresi    i    sistemi   di
          raffreddamento   dei   forni,  i  dispositivi  di  recupero
          dell'aria  calda, di estrazione delle polveri e dispositivi
          di  lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti
          per   la   riduzione   diretta,   compreso  il  sistema  di
          raffreddamento   del  forno,  i  convertitori  a  gas  e  i
          recipienti    per    la    fusione,    la   rifusione,   la
          degassificazione  e  la  colata di acciaio e di metalli non
          ferrosi;
                n) gli  alloggiamenti  per  apparecchiature  ad  alta
          tensione   come   interruttori,   dispositivi  di  comando,
          trasformatori e macchine rotanti;
                o) gli  alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli
          elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e
          telefonici;
                p) le  navi,  i  razzi,  gli  aeromobili  o le unita'
          mobili  «off-shore»  nonche'  le attrezzature espressamente
          destinate  ad essere installate a bordo di questi veicoli o
          alla loro propulsione;
                q) le   attrezzature   a  pressione  composte  di  un
          involucro  leggero,  ad  esempio  i  pneumatici,  i cuscini
          d'aria,  le  palle  e  i  palloni da gioco, le imbarcazioni
          gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
                r) i silenziatori di scarico e di immissione;
                s) le   bottiglie  o  lattine  per  bevande  gassate,
          destinate al consumo finale;
                t) i   recipienti  destinati  al  trasporto  ed  alla
          distribuzione  di  bevande  con un PS-V non superiore a 500
          bar-L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7
          bar;
                u) le  attrezzature  contemplate nell'Accordo europeo
          relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
          strada  (ADR),  ratificato  dalla  legge 12 agosto 1962, n.
          1839,   nel   Regolamento   internazionale  concernente  il
          trasporto   di   merci   pericolose   per  ferrovia  (RID),
          ratificato  dalla  legge  2 marzo  1963, n. 806, nel Codice
          marittimo  internazionale  per  il  trasporto  delle  merci
          pericolose  (IMDG) cui e' stata data esecuzione con decreto
          ministeriale  2 ottobre  1995  del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n.  235  del 7 ottobre 1995, e
          nella   Convenzione  dell'aviazione  civile  internazionale
          (ICAO)  approvata  con decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
          616;
                v) i   termosifoni   e   i  tubi  negli  impianti  di
          riscaldamento ad acqua calda;
                z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una
          pressione  gassosa  al di sopra del liquido non superiore a
          0,5 bar.».
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
              «Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - (Omissis):
                c) tubazioni destinate a contenere:
                  1)   gas,   gas  liquefatti,  gas  disciolti  sotto
          pressione,  vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
          temperatura  massima  ammissibile  e'  superiore di 0,5 bar
          alla  pressione  atmosferica  normale (1.013 mbar), entro i
          seguenti limiti:
                    per  i  fluidi  del  gruppo  1,  quando  la DN e'
          superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
                    per  i  fluidi  del  gruppo  2,  quando  la DN e'
          superiore  a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar
          (allegato II, tabella 7);
                  2)   liquidi   con  una  tensione  di  vapore  alla
          temperatura  massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
          oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i
          seguenti limiti:
                    per  i  fluidi  del  gruppo  1,  quando  la DN e'
          superiore  a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar
          (allegato II, tabella 8);
                    per  i  fluidi  del  gruppo  2,  quando  il PS e'
          superiore  a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto
          PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);
                d) accessori  di  sicurezza  e  accessori a pressione
          destinati  ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c),
          anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
              2.  Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
          comprendenti  almeno  un'attrezzatura a pressione di cui al
          comma  1  e  di  seguito indicati alle lettere a), b) e c),
          devono   soddisfare   i   requisiti   essenziali  enunciati
          nell'allegato    I,    qualora    abbiano    le    seguenti
          caratteristiche:
                a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o
          di  acqua  surriscaldata  ad  una  temperatura  superiore a
          1100C,  contenenti  almeno  un'attrezzatura  a  pressione a
          focolare  o  altro  tipo  di  riscaldamento, con rischio di
          surriscaldamento;
                b) gli   insiemi  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera  a),  allorche'  il fabbricante li destina a essere
          commercializzati e messi in servizio come insiemi;
                c) in   deroga  a  quanto  disposto  dall'alinea  del
          presente  comma,  gli insiemi previsti per la produzione di
          acqua   calda   ad   una  temperatura  inferiore  a  1100C,
          alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V
          superiore   a  50  bar-L  debbono  soddisfare  i  requisiti
          essenziali  di  cui  ai  punti  2.10,  2.11, 3.4, 5a) e 5d)
          dell'allegato I.
              3.  In  deroga  a quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
          sono  consentite  l'immissione  sul  mercato  e la messa in
          servizio   delle   attrezzature   e  degli  insiemi  aventi
          caratteristiche   inferiori   o   pari  ai  limiti  fissati
          rispettivamente  dal  comma  1,  lettere a), b) e c), e dal
          comma   2,  purche'  progettati  e  fabbricati  secondo  la
          corretta   prassi   costruttiva   in  uso  nello  Stato  di
          fabbricazione  appartenente  all'Unione  europea o aderente
          all'Accordo  istitutivo dello Spazio economico europeo, che
          garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature
          e  insiemi  non  recano  la marcatura CE, sono corredati da
          sufficienti  istruzioni  per  l'uso  e  hanno marcature che
          consentono  l'individuazione  del  fabbricante  o  del  suo
          mandatario stabilito nel territorio comunitario.».
              -  Per  il riferimento al testo del decreto legislativo
          27 settembre  1991,  n. 311, «Attuazione delle direttive n.
          87/404/CEE   e  n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti
          semplici  a  pressione,  a  norma  dell'art. 56 della legge
          29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera l) del decreto
          legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
                «Art.  1  (Campo  di  applicazione  e definizioni). -
          1.-2. (Omissis);
              3.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
          decreto: a) - i) (Omissis);
                l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o
          meccanismi   in  cui  il  dimensionamento,  la  scelta  dei
          materiali,   le   norme   di   costruzione   sono  motivati
          essenzialmente   da  criteri  di  resistenza,  rigidita'  e
          stabilita'  nei confronti degli effetti operativi statici e
          dinamici  o da altri criteri legati al loro funzionamento e
          per  le  quali  la  pressione  non  costituisce  un fattore
          significativo a livello di progettazione, quali:
                  1)  i  motori,  comprese  le  turbine  e i motori a
          combustione interna;
                  2)  le  macchine  a  vapore,  le  turbine a gas o a
          vapore,  i  turbogeneratori,  i compressori, le pompe e gli
          attuatori;».