Art. 4.
Verifica obbligatoria di primo impianto
ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1,
solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore
sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice,
riguarda l'accertamento della loro corretta installazione
sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna
all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti
effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento
indica espressamente il divieto di messa in servizio
dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la
temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.