Art. 4.
               Verifica obbligatoria di primo impianto
                   ovvero della messa in servizio
  1.  Le  attrezzature  o  insiemi a pressione di cui all'articolo 1,
solo   se   risultano   installati  ed  assemblati  dall'utilizzatore
sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
  2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice,
riguarda    l'accertamento    della   loro   corretta   installazione
sull'impianto.
  3.  Al  termine  della  verifica  il soggetto verificatore consegna
all'azienda   un'attestazione   dei   risultati   degli  accertamenti
effettuati.  In  caso  di esito negativo della verifica, il documento
indica    espressamente    il    divieto   di   messa   in   servizio
dell'attrezzatura a pressione esaminata.
  4.  Ai  soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la
temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.