Art. 5.
Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le
seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi
respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n.
311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto
pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo
notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano
effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori
di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati
accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni
trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa
in servizio.
Nota all'art. 5:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1.