Art. 6.
Obblighi da osservare per la messa in servizio
e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle
attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia
all'ISPESL e all'Unita' Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda
Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in
servizio, contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori
di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le
condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza,
protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n.
403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita'
a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove
prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento
viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di
stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non
superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas
criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro
insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone
la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro
rifornimento, l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di
messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i
loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione
di messa in servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e
all'ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le
valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente
regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in
servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione
che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo
della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione
di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare
l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti
che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente
installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla
loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle
persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubbhca 20 ottobre
1998, n. 403, «Regolamento di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275, e' stato
abrogato dall'art. 77, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Per l'art. 2, commi 1 e 2, del d.P.R n. 403/1998, si
riportano gli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo a)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario.
«Art. 19 (R) (Modalita' alternative all'autenticazione
di copie). - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di cui all'art. 47 puo' riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive delitto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».