Art. 7.
Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di
scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno
prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita'
di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente
per il successivo riavvio;
2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di
quanto segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica
l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di
allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1
assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa
vigente, nonche' tutte le informazioni ed assistenza necessarie per
l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;
b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche
e prove alle date di scadenza;
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o
temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a
verifica;
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a
temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi
sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso,
o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.