Art. 7.
                     Obblighi degli utilizzatori
  1.  La  mancata  esecuzione  delle  verifiche  e prove alle date di
scadenza   previste,   indipendentemente   dalle  cause  che  l'hanno
prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
    a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
    b) esecuzione,  da  parte dei soggetti incaricati per l'attivita'
di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente
per il successivo riavvio;
  2.  L'utilizzatore  e'  tenuto,  in  particolare, all'osservanza di
quanto segue:
    a) fornire  al  soggetto  incaricato  per l'attivita' di verifica
l'elenco   ed   i   dati  identificativi,  ivi  incluso  il  sito  di
allocazione,  delle  attrezzature  ed  insiemi  di cui all'articolo 1
assoggettate  al regime di verifiche e prove previste dalla normativa
vigente,  nonche'  tutte le informazioni ed assistenza necessarie per
l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;
    b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche
e prove alle date di scadenza;
    c) fornire   motivata   comunicazione   al   soggetto  incaricato
dell'attivita'  di verifica della messa fuori esercizio, permanente o
temporanea,  di  qualunque  attrezzatura  ed  insieme  assoggettato a
verifica;
    d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica  del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a
temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
  3.  Nei  casi  in  cui la messa fuori esercizio comporti interventi
sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso,
o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.