Art. 9.
Verifica degli accessori e dei dispositivi
in occasione delle verifiche periodiche
1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che
siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura,
l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata
combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non
superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In
particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione
delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti
ammissibili. Essi comprendono:
1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione,
quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste
pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della
pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di
regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come
pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e di
dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la
sicurezza» (SRMCR);
b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di
misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi
di controllo si dividono in:
1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o piu'
unita' distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri
in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione
diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e
termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di
pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o
altri dispositivi equivalenti;
2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o piu'
unita' distinte, installati e collegati in modo tale che, al
raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della
pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale
ai fini della sicurezza o della corretta gestione
dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e
sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la
necessita' di apportare le opportune correzioni al processo.
2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di
protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal
fabbricante o dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni
di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di
transitorio e di emergenza.
3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i
requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita'
stabiliti dai relativi fabbricanti.
4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere
accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza
e controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le
modalita' dell'articolo 13; deve essere altresi' accertato che
l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti sia
conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.
5. Per la verifica di funzionalita' dei dispositivi indicati ai
precedenti commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e
verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di
simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di
esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative
del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.