Art. 2.
  Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale

  1.  All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8
e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "8-bis.  Le  notificazioni  successive  sono  eseguite,  in caso di
nomina  di  difensore  di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante
consegna ai difensori.".
  2.  All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4
e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "4-bis.  In  caso  di  nomina  di  difensore  di  fiducia  ai sensi
dell'articolo  96,  le  notificazioni  alla  persona  sottoposta alle
indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio,
sono eseguite mediante consegna ai difensori.".