Art. 2. Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.". 2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.".