IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n.  14,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002),  ed  in  particolare
l'articolo 3; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al  consumo  umano,  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'accordo, sancito in data 1° luglio 2004,  tra  il  Ministro
della  salute,  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio, il Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante  «Linee
guida per  l'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1774/2002  del
Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del  3  ottobre  2002,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  animale
non destinati al consumo umano», come recepito dalle regioni e  dalle
province autonome; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della  salute  e
dell'ambiente e della tutela del territorio; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  regolamento   (CE)   n.
1774/2002,  e  successive  modificazioni,  di   seguito   denominato:
«regolamento», relativo alle norme sanitarie per i  sottoprodotti  di
origine animale non destinati al consumo umano, di  quelle  contenute
nel decreto del Ministro  della  salute  in  data  16  ottobre  2003,
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi trasmissibili,  di  correlata  applicazione,  nonche'  di
quanto  previsto  dall'Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  il  Ministro
delle politiche agricole e forestali  e  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  sancito  in  data  1°  luglio  2004,
recante «Linee guida  per  l'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione  europea  del  3
ottobre 2002, recante norme sanitarie relative  ai  sottoprodotti  di
origine animale non destinati al consumo umano». 
  2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati  da
essi derivati, cui e' fatto riferimento nel  presente  decreto,  sono
quelli disciplinati dal regolamento, nonche' il materiale specifico a
rischio come  individuato  all'articolo  1  del  citato  decreto  del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  3
          febbraio 2003, n. 14  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 2002): 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di  direttive  comunitarie
          attuate in via  regolamentare  o  amministrativa  ai  sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146 della legge 24  aprile
          1998, n. 128, e della  presente  legge,  e  di  regolamenti
          comunitari vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati a  norma  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno  ai  principi  e  criteri  direttivi  di   cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c). 
              3. Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo,  il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei
          competenti organi parlamentari che devono  essere  espressi
          entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
          inutilmente il  termine  predetto,  i  decreti  legislativi
          possono essere comunque emanati.». 
              - Il regolamento (CE) n.  1774/2002  e'  pubblicato  in
          GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002. 
              - Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE
          n. L. 147 del 31 maggio 2001. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro della salute in data 16 ottobre 2003: 
              «Art.  1.  -  Il  materiale  specifico  a  rischio   e'
          individuato  e  disciplinato  dalle  disposizioni  e  dagli
          allegati di cui al  regolamento  (CE)  n.  1774/2002,  come
          modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 -  nonche'
          da quelle piu' specifiche contenute nel regolamento (CE) n. 
          999/2001 e  relativi  allegati,  come  modificato  -  d'ora
          innanzi regolamento (CE) 999 - con riguardo ai  tessuti  ed
          organi animali considerati in quest'ultimo regolamento.  E'
          altresi' materiale specifico a rischio l'intero corpo degli
          animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera  a),  punti
          i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli
          animali delle specie  bovina,  ovina  e  caprina,  comunque
          morti, che  devono  essere  eliminati  senza  rimozione  di
          alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli,  ad
          eccezione dei tessuti od organi  necessari  ai  fini  della
          diagnosi per TSE. 
              2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione  del
          materiale  specifico  a  rischio  con  altro   prodotto   o
          materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774,
          di categoria 2 o 3, compresi  i  materiali  destinati  alla
          trasformazione  in  un  impianto   di   trasformazione   di
          categoria 1 ai sensi del medesimo  regolamento  (CE)  1774,
          tutto il materiale  resta  assoggettato  alle  prescrizioni
          relative al materiale specifico a  rischio  e  deve  essere
          eliminato.».