Art. 10.
                    Materiale specifico a rischio

  1.  Salvo  che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  3.000,00  euro  a
70.000,00 euro, chiunque:
    a) viola  l'obbligo  di  cui  all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto  del  Ministro  dalla  salute  in  data  16 ottobre  2003. La
medesima  sanzione  si  applica  nel  caso  delle  macellerie e degli
stabilimenti   di   sezionamento   che  procedono  alla  rimozione  o
asportazione  della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini
e  caprini  senza  le  autorizzazioni  richiamate  ai  commi  3  e  6
dell'articolo  3 del citato decreto del Ministro della salute in data
16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;
    b) viola  gli  obblighi  di  cui  all'articolo  4 del decreto del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;
  2.  Salvo  che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  6.000,00  euro  a
45.000,00 euro:
    a) il  primo  destinatario  materiale  delle carni provenienti da
altri  Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando
non  sono  conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del  decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non
informa,  nel  caso  di  cui  al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del
citato  decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il
Servizio   veterinario   dell'azienda   sanitaria  delle  difformita'
riscontrate sulle carni a lui destinate;
    b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
del  Ministro  della  salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura
cautelare  del  differimento dell'ulteriore commercializzazione della
partita o il vincolo sanitario ivi previsti.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento
di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000,00  euro  a
28.000,00  euro  i titolari o i responsabili degli impianti di cui al
comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data
16 ottobre  2003,  che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il
prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.
  4.  Il  minimo  ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3,
comma  1,  ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le
violazioni  cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano
il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del
decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
  5.  Salvo  che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000,00  euro  a
28.000,00  euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non
provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti
commerciali  e  sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n.
999/2001,  e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno
due anni.
 
          Note all'art. 10:
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, commi 2 e
          3,  e  2, commi 1 e 3 del decreto del Ministro della salute
          in data 16 ottobre 2003:
              «Art.  3.  -  1.  Il  materiale  specifico a rischio di
          bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione di carni
          o  prodotti  per  il  consumo  umano o animale, deve essere
          rimosso al momento della macellazione degli animali.
              2.   Fermo   restando   quanto  previsto  al  comma  1,
          l'asportazione  della  colonna  vertebrale  dalle carni dei
          bovini  di  eta'  superiore  ai  dodici  mesi  puo'  essere
          effettuata  nello  stabilimento  in  cui l'animale e' stato
          macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai
          sensi  del  decreto  legislativo  18 aprile 1996, n. 286, e
          successive  modifiche,  nonche'  in  un  locale in possesso
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 29 del regio decreto
          20 dicembre  1928,  n. 3298; in ogni caso, la rimozione del
          midollo   spinale   deve   avvenire   presso   il  medesimo
          stabilimento in cui l'animale e' stato macellato.
              3.  La  rimozione  della  colonna  vertebrale presso le
          macellerie  puo' essere effettuata solo se le stesse, oltre
          ad  essere  in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.
          29  del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono state
          espressamente    autorizzate    dall'Autorita'    sanitaria
          competente,  sentita la regione o la provincia autonoma con
          riguardo  alle modalita' e periodicita' delle operazioni di
          vigilanza  e  controllo;  le regioni e le province autonome
          possono   stabilire  ulteriori  adempimenti,  quali  quelli
          relativi  alla  registrazione  e  al  mantenimento dei dati
          inerenti  alle  carni  e  al  materiale specifico a rischio
          ottenuti.  Restano  comunque  fermi  gli obblighi di cui al
          punto  10, lettera b), dell'allegato XI al regolamento (CE)
          999.
              4.  Le  carni bovine con ossa della colonna vertebrale,
          devono  essere  etichettate  in  conformita' al regolamento
          (CE)  n.  1760/2000,  ed  identificate  ed accompagnate dal
          documento commerciale, in conformita' a quanto stabilito al
          punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.
              5.  Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al
          comma  4,  ottenute  da  bovini di eta' superiore ai dodici
          mesi, deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi
          contatto   con   altre   carni   eventualmente  stoccate  o
          trasportate   e   la   superficie   esposta  della  colonna
          vertebrale deve essere adeguatamente protetta.
              6.  Il  midollo  spinale  delle  carcasse degli ovini e
          caprini  puo'  essere  asportato  anche  in stabilimenti di
          sezionamento che devono essere specificamente autorizzati a
          tal  fine  dall'Autorita'  sanitaria competente, sentita la
          regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalita'
          e  periodicita'  delle operazioni di vigilanza e controllo;
          le   regioni  e  le  province  autonome  possono  stabilire
          ulteriori   adempimenti,   quali   quelli   relativi   alla
          registrazione  e  al  mantenimento  dei  dati inerenti alle
          carni e al materiale specifico a rischio ottenuti.
              7.  In  tutti  i casi previsti dal presente articolo il
          materiale specifico a rischio ottenuto e' assoggettato alle
          disposizioni   di   cui   al  regolamento  (CE)  999  e  al
          regolamento (CE) 1774.».
              «Art. 4. - 1. E' fatto divieto a chiunque di:
                a) cedere  o  somministrare,  a  qualunque titolo, al
          consumatore  come definito ai sensi del decreto legislativo
          27 gennaio  1992,  n. 109, come modificato, carne di bovini
          di  eta'  superiore  a  dodici mesi, di qualunque origine o
          provenienza,  alla quale non sia stata asportata la colonna
          vertebrale;
                b) utilizzare  le ossa di bovini, ovini e caprini per
          la produzione di carni separate o raccolte meccanicamente;
                c) trasportare il materiale specifico a rischio:
                  1)   in  contenitori  o  mezzi  diversi  da  quelli
          appositamente  autorizzati ed identificati per il materiale
          di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) 1774;
                  2) senza il documento commerciale o, nel caso degli
          animali  morti  di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
          punti  i)  ed ii) del regolamento (CE) 1774 e degli animali
          della  specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza
          il  certificato  sanitario o senza il documento commerciale
          controfirmato dal veterinario ufficiale;
                d) inviare,  trasformare  o  eliminare  il  materiale
          specifico   a   rischio   in  impianti  diversi  da  quelli
          autorizzati  per  tale  materiale  ai sensi del regolamento
          (CE)  1774,  o con modalita' diverse da quelle stabilite in
          detto regolamento;
                e) asportare  dal corpo degli animali di cui all'art.
          4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento
          (CE)  1774,  o dal corpo degli animali della specie bovina,
          ovina  e  caprina,  comunque  morti,  qualsiasi loro parte,
          tessuto od organo, incluse le pelli;
                f) utilizzare  il  corpo  degli  animali  di cui alla
          lettera  e),  o  loro  parti  tessuti od organi, incluse le
          pelli,  per  qualunque  impiego od operazione diversi dalla
          eliminazione;
                g) utilizzare  tecniche di stordimento e macellazione
          dei bovini, ovini e caprini, diverse da quelle previste dal
          decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
                h) introdurre    nel    territorio    nazionale,   in
          provenienza  sia  da Stati dell'Unione europea sia da Paesi
          terzi,  il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1,
          anche  se  destinato  ad essere eliminato in conformita' al
          regolamento (CE) 1774;
                i) avvalersi  delle disposizioni derogatorie previste
          dal  regolamento  (CE)  999 e dal regolamento (CE) 1774 che
          non    siano    state   espressamente   regolamentate   con
          provvedimenti  statali  o  regionali  o  che  non risultino
          disciplinate da appositi atti normativi comunitari.».
              «2.  Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di
          cui  decreto  legislativo  30 gennaio  1993,  n.  28,  come
          modificato,  il primo destinatario materiale delle carni di
          cui  al  comma  1,  provenienti  da altri Stati dell'Unione
          europea,  prima di procedere alla loro commercializzazione,
          deve verificare, in particolare, che le stesse non siano in
          pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del
          secondo   capoverso   del  punto  13  dell'allegato  XI  al
          regolamento  (CE)  999 e che, con riguardo a quelle bovine,
          siano  inoltre  rispettate  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b) del punto 14 del medesimo allegato XI al
          regolamento  (CE)  999.  Il citato destinatario delle carni
          che   riscontra   una   non   conformita'   rispetto   alle
          disposizioni comunitarie sopra citate:
                a) non   deve   procedere   alla  commercializzazione
          dell'intera partita di carni;
                b) deve    informare    il    servizio    veterinario
          dell'azienda sanitaria.
              3.  Nel  caso  di segnalazione di non conformita' della
          partita  rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2,
          nonche'  quando  la  non  conformita'  e'  stata altrimenti
          accertata,  il  servizio veterinario dell'azienda sanitaria
          deve   disporre   la   misura  cautelare  del  differimento
          dell'ulteriore  commercializzazione della partita in attesa
          della   sua   rispedizione   per  il  tramite  dell'Ufficio
          veterinario  per  gli  adempimenti comunitari (UVAC), senza
          possibilita'  di  regolarizzazione; qualora lo Stato membro
          di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al
          respingimento,   le   carni   in  questione  devono  essere
          mantenute    in   vincolo   sanitario   fino   all'avvenuta
          asportazione  della  colonna  vertebrale, da effettuare nel
          rispetto   delle   pertinenti  disposizioni  contenute  nel
          regolamento (CE) 999 e nel regolamento (CE) 1774.».
              «Art.   2.   -  1.  I  titolari  o  i  responsabili  di
          stabilimenti,  allevamenti zootecnici, locali - comprese le
          macellerie  autorizzate  ai  sensi  all'art.  29  del regio
          decreto  20 dicembre  1928,  n.  3298 - impianti o mezzi di
          trasporto   che  svolgono  una  qualunque  delle  attivita'
          considerate   nel   citato   regolamento  (CE)  999  e  nel
          regolamento  1774 relative al materiale specifico a rischio
          di cui all'art. 1, sono diretti destinatari dell'obbligo di
          osservare   ogni   disposizione,   riguardante  l'attivita'
          svolta,  contenuta  nei citati regolamenti comunitari e nei
          relativi   allegati,   comprese   quelle   modificative  se
          introdotte con uguale atto normativo comunitario, assumendo
          la  responsabilita'  per  tutte  le  operazioni inerenti al
          citato   materiale   effettuate   nei   luoghi  di  propria
          pertinenza.
              2. (Omissis).
              3.   I   titolari  o  i  responsabili  di  impianti  di
          incenerimento  e  coincenerimento  per  l'eliminazione  del
          materiale  di cui all'art. 1, oltre agli altri obblighi cui
          e'  fatto  riferimento nel presente decreto, devono inviare
          ai  servizi  veterinari  delle  regioni  e  delle  province
          autonome   un  prospetto  riepilogativo  del  materiale  in
          questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.».
              - Per  l'art.  1, del decreto del Ministro della salute
          in data 16 ottobre 2003, vedi note all'art. 1.
              - Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato in GUCE
          n. L. 147 del 31 maggio 2001.