Art. 11. Disposizioni finali 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli