Art. 11.
                         Disposizioni finali

  1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
presente   decreto,   nel   caso  in  cui  le  violazioni  riguardano
prescrizioni  relative  al  materiale definito di categoria 1 e 2, ai
sensi  del  regolamento,  sono  sempre  disposti  il  sequestro  e la
distruzione  del  materiale  in  questione,  con  spese  a carico del
soggetto che ha commesso l'illecito.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
provvedono  nell'ambito  delle  proprie  competenze  all'accertamento
delle  violazioni  amministrative  e  alla irrogazione delle relative
sanzioni.
  3.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti
di autonomia e le relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli