Art. 2. 
                 Raccolta, trasporto e magazzinaggio 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  spedisce,
raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine  animale  o
prodotti trasformati da essi derivati in difformita'  all'articolo  7
del regolamento, fatto salvo quanto  previsto  dal  paragrafo  6  del
medesimo articolo  7,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 1 si  applica  se  il  trasporto  dei  sottoprodotti  di
origine  animale  avviene   con   mezzi   privi   dell'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel  caso  di  sospensione  o
revoca della stessa.