Art. 2. Raccolta, trasporto e magazzinaggio 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa.