Art. 3. 
                              Registri 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi  tenuto
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce  il  registro
delle partite, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  paragrafo  2  del
medesimo articolo  9,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi  tenuto
non registra o registra in modo  non  conforme  all'Allegato  II  del
regolamento i dati  relativi  alle  partite  spedite,  trasportate  o
ricevute e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per  ogni  singola  partita
non registrata o registrata in modo difforme.