Art. 3. Registri 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo 9, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme.