Art. 4. 
                   Trasformazione ed eliminazione 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  trasforma  o
elimina sottoprodotti di origine animale o  prodotti  trasformati  da
essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli  articoli
4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.