Art. 4. Trasformazione ed eliminazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.