Art. 5. 
                    Riconoscimento degli impianti 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  le
attivita' di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e  23,
paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento  degli  impianti
da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua  sospensione
o revoca e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.