Art. 5. Riconoscimento degli impianti 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23, paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione o revoca e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.