Art. 6. Autocontrollo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 28.000,00 euro.