Art. 7. Prodotti trasformati 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, e' soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.