Art. 7. 
                        Prodotti trasformati 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato o esporta  proteine  animali  trasformate  o  altri  prodotti
trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  19  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro.