Art. 8. 
Alimenti per animali da compagnia articoli da  masticare  e  prodotti
                               tecnici 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato o esporta alimenti per  animali  da  compagnia,  articoli  da
masticare o  prodotti  tecnici  in  difformita'  a  quanto  stabilito
dall'articolo 20 del regolamento e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.