Art. 8. Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformita' a quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.