Art. 9. Restrizioni d'uso 1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui: a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro; c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a 45.000,00 euro.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio «Art. 22. (Restrizioni dell'uso). - 1. E' vietato l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati nei seguenti casi: a) alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o >derivate dagli stessi; e c) utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. 2. Le modalita' di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2. Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, secondo la stessa procedura, sentito il comitato scientifico competente.».