Art. 9. 
                          Restrizioni d'uso 
 
  1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui: 
    a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione  non  si  applica  nel
caso di specie animali per le quali  siano  state  adottate  espresse
disposizioni derogatorie  e  l'alimentazione  delle  specie  in  esse
considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; 
    b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro; 
    c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE)
          n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 
              «Art. 22. (Restrizioni dell'uso). - 1. E' vietato l'uso
          di sottoprodotti di origine animale e prodotti  trasformati
          nei seguenti casi: 
                a) alimentazione di una specie con  proteine  animali
          trasformate ottenute da corpi o parti di corpi  di  animali
          della stessa specie; 
                b) alimentazione di animali d'allevamento diversi  da
          quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione  o
          materie  prime  per  mangimi  contenenti  tali  rifiuti   o
          >derivate dagli stessi; e 
                c)  utilizzazione  sui   pascoli   di   fertilizzanti
          organici e ammendanti diversi dallo stallatico. 
              2. Le modalita' di applicazione del presente  articolo,
          ivi comprese quelle concernenti  le  misure  di  controllo,
          sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'art.
          33,  paragrafo  2.  Possono  essere  concesse  deroghe   al
          paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e  gli
          animali da pelliccia, secondo la stessa procedura,  sentito
          il comitato scientifico competente.».