Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, lettera e), le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»; b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 1 e 25 del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, come modificati dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).». «Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24 e' impresa capogruppo: a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; a-bis) la banca non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese; b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.».