Art. 10.
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo  1,  comma 1, lettera e), le parole «operanti nel
settore  finanziario  previsti  dal  titolo  V» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»;
    b) all'articolo  25,  comma  1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: «a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che
controlla altre imprese;».
 
Note all'art. 10:
    -  Il  testo degli articoli 1 e 25 del citato decreto legislativo
n. 87 del 1992, come modificati dal presente decreto legislativo:
    «Art.  1  (Ambito  d'applicazione).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente decreto si applicano:
      a) alle banche;
      b) alle  societa'  di  gestione  previste  dalla legge 23 marzo
1983, n. 77;
      c) alle  societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi bancari
iscritti nell'albo;
      d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
      e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25,
comma 2,  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa'
esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,
lettera b), dello stesso testo unico.
    2.  Il  Ministro  del tesoro con riferimento ai soggetti previsti
nel   comma   1,   lettera   e),  stabilisce  criteri  di  esclusione
dall'applicazione  del  presente  decreto  con  particolare  riguardo
all'incidenza  dell'attivita'  di  carattere  finanziario  su  quella
complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e'
esercitata,  alla  composizione  finanziaria  o  meno del portafoglio
partecipativo,   all'esigenza   di  evitare  criteri  e  tecniche  di
redazione  disomogenei  ai  fini  della  predisposizione del bilancio
consolidato.
    3.  Ai  fini  del  presente decreto, l'attivita' di assunzione di
partecipazioni  al  fine  di  successivi  smobilizzi  e' in ogni caso
considerata attivita' finanziaria.
    4.  Per  l'applicazione  del presente decreto i soggetti previsti
dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
    5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,
le  norme  previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo
alla   specialita'   della   disciplina   della   legge  stessa,  con
disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia  sentita la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).».
    «Art.  25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24 e'
impresa capogruppo:
      a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un
gruppo  bancario  iscritto  nell'albo previsto dall'art. 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
      a-bis)  la  banca  non  ricompresa  in  un gruppo bancario, che
controlla altre imprese;
      b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28,
comma  1,  lettere  a) e b), e che non sia a sua volta controllato da
enti  creditizi  e  finanziari  tenuti  alla  redazione  del bilancio
consolidato.
    2.  Restano  salve  le  disposizioni  riguardanti  gli  enti e le
societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.».