Art. 11.
                       Disposizioni tributarie

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole: "d'imposta,", sono
inserite  le  seguenti: "aumentato o diminuito dei componenti che per
effetto   dei   principi   contabili   internazionali  sono  imputati
direttamente a patrimonio";
    b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:  "Per  i  beni  concessi in locazione finanziaria l'impresa
concedente  che  imputa  a  conto  economico i relativi canoni deduce
quote  di  ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante  dal  relativo  piano di ammortamento finanziario e non e'
ammesso  l'ammortamento  anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione,   per   l'impresa   utilizzatrice  e'  ammessa  la
deduzione  dei  canoni  di  locazione  a condizione che la durata del
contratto  non  sia  inferiore  a otto anni, se questo ha per oggetto
beni   immobili,   e   alla   meta'   del   periodo  di  ammortamento
corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in
relazione   all'attivita'   esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il
contratto ha per oggetto beni mobili.";
    c)  nell'articolo  108,  comma 3, e' aggiunto in fine il seguente
periodo:  "Le  medesime  spese,  non  capitalizzabili per effetto dei
principi  contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti
nell'esercizio   in   cui   sono   state   sostenute  e  nei  quattro
successivi.";
    d)  nell'articolo  109,  comma  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) nell'alinea, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Si  considerano  imputati  a  conto  economico i componenti imputati
direttamente   a   patrimonio  per  effetto  dei  principi  contabili
internazionali.";
      2)  nella  lettera  b)  il  secondo  periodo  e' sostituito dal
seguente:  "Gli  ammortamenti  dei  beni  materiali e immateriali, le
altre  rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i
canoni  di  locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e
la   somma   degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in  locazione
finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che  derivano dai relativi
contratti  imputati  a conto economico sono deducibili se in apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.";
e) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1:
        a)  alla  lettera  b),  il  secondo periodo e' sostituito dal
seguente:  "Tuttavia  per  i beni materiali e immateriali strumentali
per  l'esercizio  dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi
passivi  iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto
di disposizioni di legge.";
        b)  la  lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) Il costo
dei  beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma
1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze
iscritte,  ad  esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono  a  formare  il  reddito. Per i beni indicati nella citata
lettera   e)   che   costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  le
plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente le minusvalenze dedotte;";
      2)  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: "3. La valutazione
secondo  il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e
debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si
applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene
conto   della   valutazione   al   cambio   della  data  di  chiusura
dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle passivita' per le quali il
rischio  di cambio e' coperto, qualora i contratti di copertura siano
anche  essi  valutati  in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.";
      3) il comma 4 e' abrogato;
    f) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   112  (Operazioni  fuori  bilancio).  -  1.  Si  considerano
operazioni "fuori bilancio":
    a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute;
    b) i contratti derivati con titolo sottostante;
    c) i contratti derivati su valute;
    d)  i  contratti  derivati  senza  titolo sottostante collegati a
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'.
  2.  Alla  formazione del reddito concorrono i componenti positivi e
negativi  che  risultano  dalla  valutazione  delle operazioni "fuori
bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
  3.  I  componenti  negativi  di  cui  al comma 2 non possono essere
superiori  alla  differenza  tra  il  valore  del  contratto  o della
prestazione   alla   data  della  stipula  o  a  quella  di  chiusura
dell'esercizio  precedente  e  il  corrispondente valore alla data di
chiusura   dell'esercizio.  Per  la  determinazione  di  quest'ultimo
valore, si assume:
    a)  per  i  contratti  uniformi  a  termine  negoziati in mercati
regolamentari  italiani  o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro
la chiusura dell'esercizio;
    b)   per  i  contratti  di  compravendita  di  titoli  il  valore
determinato  ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo
94;
    c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio
a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta
di  operazioni  a  pronti  non  ancora regolate, il tasso di cambio a
termine  corrente  alla  suddetta  data per scadenze corrispondenti a
quelle  delle  operazioni  oggetto  di  valutazione,  se si tratta di
operazioni a termine;
    d)  in  tutti  gli  altri  casi,  il valore determinato secondo i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
  4.  Se  le  operazioni  di  cui al comma 1 sono poste in essere con
finalita' di copertura di attivita' o passivita', ovvero sono coperte
da  attivita' o passivita', i relativi componenti positivi e negativi
derivanti  da  valutazione  o  da  realizzo  concorrono  a formare il
reddito   secondo   le   medesime  disposizioni  che  disciplinano  i
componenti  positivi  e  negativi,  derivanti  da  valutazione  o  da
realizzo,  delle  attivita' o passivita' rispettivamente coperte o di
copertura.
  5.  Se  le  operazioni  di  cui al comma 2 sono poste in essere con
finalita'  di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita'
produttive  di  interessi,  i relativi componenti positivi e negativi
concorrono  a  formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso criterio di
imputazione  degli  interessi,  se  le  operazioni hanno finalita' di
copertura  di  rischi  connessi  a specifiche attivita' e passivita',
ovvero  secondo  la  durata  del  contratto,  se  le operazioni hanno
finalita'  di  copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e
passivita'.
  6.  Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai
fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di
copertura  quando  ha  lo  scopo di proteggere dal rischio di avverse
variazioni  dei  tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi
di  mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio".".
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni del testo unico
delle  imposte  sui  redditi, per le societa' che adottano i principi
contabili  internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie
le  partecipazioni  di  controllo  e  di  collegamento,  nonche'  gli
strumenti  finanziari  detenuti  fino a scadenza e quelli disponibili
per la vendita.
 
Note all'art. 11:
    -  Si riporta il testo degli articoli 83, 102, 108, 109 e 110 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
    "Art.  83  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -  1. Il
reddito  complessivo  e'  determinato  apportando  all'utile  o  alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso
nel  periodo  d'imposta  aumentato o diminuito dei componenti che per
effetto   dei   principi   contabili   internazionali  sono  imputati
direttamente  a  patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti  all'applicazione  dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione.".
    "Art.  102  (Ammortamento  dei  beni materiali). - 1. Le quote di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa  sono  deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene.
    2.  La  deduzione  e'  ammessa  in  misura non superiore a quella
risultante  dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei coefficienti
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo
esercizio.  I  coefficienti  sono  stabiliti  per  categorie  di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi.
    3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in
proporzione  alla  piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono  entrati  in  funzione  per la prima volta e nei due successivi;
nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto  nell'esercizio  in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, la indicata
misura  massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei
limiti  di  un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei
beni in particolari processi produttivi.
    4.  In  caso  di  eliminazione  di  beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
    5.  Per  i  beni  il cui costo unitario non e' superiore a 516,46
euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
    6.  Le  spese  di  manutenzione,  riparazione,  ammodernamento  e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del  costo  dei  beni  ai  quali  si riferiscono, sono deducibili nel
limite  del  5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti i beni
materiali  ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro   dei   beni   ammortizzabili;   per  le  imprese  di  nuova
costituzione   il   limite  percentuale  si  calcola,  per  il  primo
esercizio,   sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla  fine
dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti  nel  corso  dell'esercizio  la
deduzione  spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso ed e'
commisurata,   per   il   cessionario,   al  costo  di  acquisizione.
L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote  costanti nei cinque esercizi
successivi.   Per   specifici   settori   produttivi  possono  essere
stabiliti,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze,
diversi   criteri   e   modalita'   di   deduzione.  Resta  ferma  la
deducibilita'  nell'esercizio  di  competenza  dei compensi periodici
dovuti  contrattualmente  a  terzi per la manutenzione di determinati
beni,  del  cui  costo  non  si  tiene conto nella determinazione del
limite percentuale sopra indicato.
    7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa
concedente  che  imputa  a  conto  economico i relativi canoni deduce
quote  di  ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante  dal  relativo  piano di ammortamento finanziario e non e'
ammesso  l'ammortamento  anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione,   per   l'impresa   utilizzatrice  e'  ammessa  la
deduzione  dei  canoni  di  locazione  a condizione che la durata del
contratto  non  sia  inferiore  a otto anni, se questo ha per oggetto
beni   immobili,   e   alla   meta'   del   periodo  di  ammortamento
corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in
relazione   all'attivita'   esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il
contratto  ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto
dal  comma  3,  il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare  o  diminuire,  nel  limite della meta', la predetta durata
minima  dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora
venga   rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la  misura  massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
    8.  Per  le  aziende  date  in affitto o in usufrutto le quote di
ammortamento   sono   deducibili  nella  determinazione  del  reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario.
    9.  Le  quote  di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle
concessioni  governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita  dal  decreto  ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro
delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del
30 dicembre  1995,  sono deducibili nella misura del 50 per cento. La
percentuale  di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento
per   gli  oneri  relativi  ad  impianti  di  telefonia  dei  veicoli
utilizzati  per  il  trasporto  di  merci  da  parte delle imprese di
autotrasporto   limitatamente   ad   un  solo  impianto  per  ciascun
veicolo.".
    "Art.  108  (Spese  relative  a  piu'  esercizi).  -  1. Le spese
relative  a  studi  e  ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei  successivi  ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei
beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul
costo  degli  stessi  diminuito  dell'importo  gia'  dedotto.  Per  i
contributi  corrisposti  a norma di legge dallo Stato o da altri enti
pubblici a fronte di tali costi si applica l'art. 88, comma 3.
    2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda sono deducibili
nell'esercizio  in  cui  sono  state  sostenute  o  in quote costanti
nell'esercizio   stesso   e  nei  quattro  successivi.  Le  spese  di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del
loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in
cui  sono  state  sostenute  e nei quattro successivi. Si considerano
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente,   anche  se  recano  emblemi,  denominazioni  o  altri
riferimenti  atti  a  distinguerli  come  prodotti  dell'impresa, e i
contributi  erogati  per  l'organizzazione  di  convegni e simili. Le
predette  limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario
non eccedente euro 25,82.
    3.  Le  altre  spese  relative a piu' esercizi, diverse da quelle
considerate  nei  commi  1 e 2 sono deducibili nel limite della quota
imputabile    a   ciascun   esercizio.   Le   medesime   spese,   non
capitalizzabili  per  effetto  dei principi contabili internazionali,
sono  deducibili  in  quote costanti nell'esercizio in cui sono state
sostenute e nei quattro successivi.
    4.  Le  spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese
di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili
secondo  le  disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.".
    "Art.  109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa).
-  1.  I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente,  concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio  di  competenza  non  sia  ancora  certa l'esistenza o
determinabile  in  modo  obiettivo  l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
    2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
      a) i  corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e
le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data
della  consegna  o  spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto  per  gli  immobili  e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva,  alla  data  in  cui  si  verifica l'effetto traslativo o
costitutivo  della  proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene
conto  delle  clausole  di riserva della proprieta'. La locazione con
clausola  di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
      b) i  corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle  dipendenti  da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi;
      c) per  le  societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o
titoli  similari  la  differenza  tra le somme dovute alla scadenza e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo  di imposta per una quota determinata in conformita' al piano
di ammortamento del prestito.
    3.  I  ricavi,  gli  altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono  a  formare  il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
    4.  Le  spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione  se  e  nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico   relativo  all'esercizio  di  competenza.  Si  considerano
imputati  a  conto  economico  i  componenti  imputati direttamente a
patrimonio  per  effetto  dei principi contabili internazionali. Sono
tuttavia deducibili:
      a) quelli   imputati   al   conto  economico  di  un  esercizio
precedente,  se  la  deduzione  e' stata rinviata in conformita' alle
precedenti  norme  della presente sezione che dispongono o consentono
il rinvio;
      b) quelli  che  pur  non essendo imputabili al conto economico,
sono  deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni
materiali   e   immateriali,  le  altre  rettifiche  di  valore,  gli
accantonamenti  e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria
di  cui all'art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni
acquisiti  in  locazione  finanziaria  e  degli interessi passivi che
derivano  dai  relativi  contratti  imputati  a  conto economico sono
deducibili  se  in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi
e'  indicato  il  loro importo complessivo, i valori civili e fiscali
dei  beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di
patrimonio  netto  e  gli  utili  d'esercizio,  anche  se  conseguiti
successivamente  al  periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione,
concorrono  a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare
delle  restanti  riserve  di  patrimonio netto, diverse dalla riserva
legale,  e  dei  restanti  utili  portati  a  nuovo risulti inferiore
all'eccedenza  degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti  dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico,
al  netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.
L'ammontare  dell'eccedenza  e'  ridotto  degli  ammortamenti,  delle
plusvalenze  o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli
stessi   beni  e  degli  accantonamenti,  nonche'  delle  riserve  di
patrimonio  netto  e  degli  utili d'esercizio distribuiti, che hanno
concorso   alla   formazione  del  reddito.  Le  spese  e  gli  oneri
specificamente  afferenti  i ricavi e gli altri proventi, che pur non
risultando  imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi.
    5.  Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi  diversi dagli
interessi  passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e di
utilita'  sociale,  sono  deducibili  se  e  nella  misura  in cui si
riferiscono  ad  attivita'  o  beni  da  cui  derivano ricavi o altri
proventi  che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono
in  quanto  esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni  produttivi  di  proventi  computabili  e  ad  attivita'  o beni
produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto  esenti  nella
determinazione   del   reddito   sono   deducibili   per   la   parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 96. Le
plusvalenze    di   cui   all'art.   87,   non   rilevano   ai   fini
dell'applicazione del periodo precedente.
    6.  Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e
i  proventi di cui al comma 3 dell'art. 1996 che eccedono l'ammontare
degli  interessi  passivi,  fino  a concorrenza di tale eccedenza non
sono  deducibili  le  spese e gli altri componenti negativi di cui al
secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto
dal   predetto   art.   96,  non  si  tiene  conto  di  un  ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
    7.  In  deroga  al  comma 1 gli interessi di mora concorrono alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  o
corrisposti.
    8.  In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto   del   diritto   d'usufrutto   o  altro  diritto  analogo
relativamente  ad una partecipazione societaria da cui derivino utili
esclusi ai sensi dell'art. 89.
    9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
      a) su  titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'art.  44,  per la quota di essa che direttamente o indirettamente
comporti  la  partecipazione  ai  risultati  economici della societa'
emittente  o  di  altre  societa'  appartenenti  allo stesso gruppo o
dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
      b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione
ed  a  quelli  di  cui  all'art. 2554 del codice civile allorche' sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.".
    "Art.  110  (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli effetti
delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni
senza disporre diversamente:
      a) il  costo  e'  assunto  al lordo delle quote di ammortamento
gia' dedotte;
      b) si  comprendono  nel  costo  anche  gli  oneri  accessori di
diretta  imputazione,  esclusi  gli  interessi  passivi  e  le  spese
generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per
l'esercizio  dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli interessi
passivi  iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto
di disposizioni di legge.
    Nel  costo  di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri  anche  i  costi diversi da quelli direttamente imputabili al
prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli  interessi passivi sui
prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
      c) il  costo  dei  beni  rivalutati,  diversi  da quelli di cui
all'art.  85,  comma  1,  lettere  a),  b)  ed  e),  non  si  intende
comprensivo  delle  plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che
per  disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i
beni   indicati   nella   citata   lettera   e)   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
      d) il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli  strumenti
finanziari  similari  alle  azioni  si  intende  non  comprensivo dei
maggiori  o  minori  valori  iscritti  i  quali  conseguentemente non
concorrono  alla  formazione del reddito, ne' alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti;
      e) per   i   titoli   a   reddito   fisso,   che  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie  e sono iscritti come tali in bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di  rimborso  concorre  a  formare  il  reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
    2.  Per  la  determinazione  del  valore  normale  dei beni e dei
servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti
o  sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri  in natura  o  in  valuta  estera,  si applicano, quando non e'
diversamente  disposto,  le  disposizioni  dell'art.  9;  tuttavia  i
corrispettivi,  i  proventi,  le  spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti  o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con  riferimento  a  tale  data.  La conversione in euro dei saldi di
conto  delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio  alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto
ai  saldi  di  conto  dell'esercizio  precedente  non concorrono alla
formazione  del  reddito.  Per  le  imprese che intrattengono in modo
sistematico  rapporti  in valuta estera e' consentita la tenuta della
contabilita'  plurimonetaria  con  l'applicazione  del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
    3.  La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di chiusura
dell'esercizio  dei  crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di
obbligazioni,   di   titoli   cui  si  applica  la  disciplina  delle
obbligazioni  ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al
cambio  della data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita'  per  le  quali  il rischio di cambio e' coperto, qualora,
contratti  di  copertura  siano  anche essi valutati in modo coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.
    4. (Abrogato).
    5.  I  proventi  determinati  a norma dell'art. 90 e i componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 102, agli articoli 104 e 106
e  ai  commi  1  e  2  dell'art.  107  sono  ragguagliati alla durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
    6.  In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri di
valutazione  adottati  nei  precedenti  esercizi il contribuente deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazioni dei
redditi o in apposito allegato.
    7.  I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'
non   residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente  o
indirettamente  controllano  l'impresa,  ne  sono  controllate o sono
controllate  dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa, sono
valutati  in  base  al  valore  normale  dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2,  se  ne  deriva  aumento  del  reddito;  la stessa disposizione si
applica  anche  se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto
in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con le autorita' competenti
degli  Stati  esteri  a seguito delle speciali "procedure amichevoli"
previste   dalle   convenzioni   internazionali   contro   le  doppie
imposizioni  sui  redditi.  La presente disposizione si applica anche
per  i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel
territorio  dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa esplica
attivita'  di  vendita  e  collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti.
    8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente  in  un  esercizio  ha  effetto  anche  per gli esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate  e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
    9.  Agli  effetti  delle  norme  del presente titolo che vi fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato,  su  conforme  parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con
provvedimento  dell'Agenzia  delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.
    10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi  derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed
imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano
privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di tassazione
sensibilmente  inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza  di  un  adeguato  scambio  di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
    11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse  economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione,  prima  di  procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento   d'imposta  o  di  maggiore  imposta,  deve  notificare
all'interessato  un  apposito  avviso  con il quale viene concessa al
medesimo  la  possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le  prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso  di
accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli altri componenti
negativi  di  cui  al  comma 10 e' comunque subordinata alla separata
indicazione  nella  dichiarazione  dei redditi dei relativi ammontari
dedotti.
    12.  Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per
le  operazioni  intercorse  con  soggetti  non  residenti cui risulti
applicabile  gli  articoli 167  o  168,  concernente  disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.".