Art. 12.
                      Determinazione dell'Irap

  1.  I  soggetti  che  adottano i principi contabili internazionali,
nelle  more  dell'adozione del regolamento di cui al secondo periodo,
determinano    il    valore    della   produzione   netta   ai   fini
dell'applicazione  delle disposizioni in materia di imposta regionale
sulla  produzione  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  assumendo  i  componenti  positivi  e negativi sulla base degli
schemi   di  bilancio  adottati  in  assenza  dei  predetti  principi
contabili internazionali. Nel rispetto dei vincoli dell'invarianza di
gettito  con  riguardo  a  ciascuna  delle  categorie di contribuenti
assoggettati  all'imposta di cui allo stesso decreto n. 446 del 1997,
con   decreto   regolamento,   adottato   con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, e' disciplinata la determinazione del
valore  della  produzione  sulla  base  dei  nuovi schemi di bilancio
adottati in applicazione dei principi contabili internazionali.
  2.  Nell'articolo  11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446, il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. I
componenti  positivi  e  negativi  che concorrono alla formazione del
valore  della  produzione,  cosi'  come  determinati  ai  sensi degli
articoli 5,  6,  7,  8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che
per  effetto  dei  principi  contabili  internazionali  sono imputati
direttamente   a  patrimonio,  si  assumono  apportando  ad  essi  le
variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte
sui redditi.».
 
Nota all'art. 12:
    -  Si  riporta  il testo dell'art. 11-bis del decreto legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi locali), come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art.  11-bis  (Variazioni  fiscali  del  valore della produzione
netta).  -  1.  I  componenti positivi e negativi che concorrono alla
formazione  del  valore  della  produzione, cosi' come determinati ai
sensi  degli  articoli  5,  6,  7,  8 e 11, aumentati o diminuiti dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le
variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte
sui  redditi.  Tuttavia,  non  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 58,  63,  e  75,  commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 17, comma 4,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504. Le erogazioni
liberali,   comprese  quelle  previste  dall'art.  65,  comma 2,  del
predetto  testo  unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in
deduzione.
    2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le
plusvalenze  e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53,
comma  2,  54,  comma  1,  lettera d), e 76, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».