Art. 12. Determinazione dell'Irap 1. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al secondo periodo, determinano il valore della produzione netta ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla produzione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali. Nel rispetto dei vincoli dell'invarianza di gettito con riguardo a ciascuna delle categorie di contribuenti assoggettati all'imposta di cui allo stesso decreto n. 446 del 1997, con decreto regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali. 2. Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.».
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 11-bis (Variazioni fiscali del valore della produzione netta). - 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'art. 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione. 2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».