Art. 13.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli 83  e 109, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  come  modificati
dall'articolo 11   del   presente  decreto,  si  applicano  anche  ai
componenti  imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di
applicazione dei principi contabili internazionali.
  2.  Le  societa'  che,  nell'esercizio  di  prima  applicazione dei
principi  contabili  internazionali,  anche  per opzione, cambiano la
valutazione   dei   beni  fungibili  passando  dai  criteri  indicati
nell'articolo  92,  commi  2  e  3, del testo unico delle imposte sui
redditi   approvato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  a  quelli  previsti dai citati principi
contabili,   possono   continuare  ad  adottare  ai  fini  fiscali  i
precedenti  criteri  di  valutazione. Tale disposizione si applica ai
soggetti  che  hanno  adottato  i  suddetti criteri per i tre periodi
d'imposta  precedenti  a  quello  di  prima applicazione dei principi
contabili  internazionali  o  dal minore periodo che intercorre dalla
costituzione.
  3.  Le  societa'  che,  nell'esercizio  di  prima  applicazione dei
principi  contabili  internazionali,  anche  per opzione, cambiano la
valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in
corso  di  esecuzione  di cui all'articolo 93 del citato testo unico,
passando  dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti,
possono  per  tali  commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i
precedenti criteri di valutazione.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  2 e 3 si applicano su opzione del
contribuente,  da  esercitare  nella dichiarazione dei redditi; detta
opzione non e' revocabile.
  5.  Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede
di   prima   applicazione   dei  principi  contabili  internazionali,
rispettivamente,  di  costi  gia'  imputati  al  conto  economico  di
precedenti  esercizi  e di quelli iscritti e non piu' capitalizzabili
non  rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente   riconosciuto;   resta   ferma   per  questi  ultimi  la
deducibilita'  sulla  base  dei  criteri  applicabili  negli esercizi
precedenti.
  6.  L'eliminazione  nel  passivo  patrimoniale,  in  sede  di prima
applicazione  dei  principi  contabili  internazionali,  di  fondi di
accantonamento,  considerati  dedotti  per  effetto dell'applicazione
delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo
unico   delle   imposte   sui  redditi,  non  rileva  ai  fini  della
determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri
a  fronte  dei  quali  detti  fondi  sono  stati  costituiti, nonche'
l'imponibilita'  della  relativa  sopravvenienza nel caso del mancato
verificarsi degli stessi.
  7.  Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i
periodi  di  imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi
contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte,
abbiano  redatto  conformemente  ad  essi  le relative dichiarazioni;
restano  salvi  gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti
definitivi.
 
Note all'art. 13:
    - Per gli articoli 83 e 109 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi note
all'art. 11.
    L'art. 92, commi 2 e 3, del testo unico cosi' recita:
    «2.  Nel  primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate  attribuendo  ad  ogni  unita'  il  valore  risultante dalla
divisione  del  costo  complessivo  dei  beni  prodotti  e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
    3.  Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata  rispetto  all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate  a  norma  del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte per
esercizi  di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione
si  imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal piu' recente.».
    L'art. 93, del testo unico, cosi' recita:
    «Art. 93 (Scomputo degli acconti). - 1. I versamenti eseguiti dal
contribuente  in  acconto  dell'imposta  e  le  ritenute alla fonte a
titolo  di  acconto  si scomputano dall'imposta a norma dell'art. 22,
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
    2.  Le  ritenute  di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  all'art.  1  del  decreto-legge  2  ottobre  1981,  n.  546,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel  quale  i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo  ancorche'  non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta.   L'importo  da  scomputare  e'  calcolato  in  proporzione
all'ammontare  degli  interessi  e  altri  proventi  che concorrono a
formare il reddito.».
    Gli  articoli 115,  comma  11,  128  e 141 del testo unico, cosi'
recitano:
    «11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito  imponibile  oggetto di
imputazione   rettificando   i  valori  patrimoniali  della  societa'
partecipata  secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  128, fino a
concorrenza   delle   svalutazioni   determinatesi   per  effetto  di
rettifiche  di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al  netto  delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal
socio  medesimo  nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale
ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.».
    «Art.  128  (Norma  transitoria).  -  1. Fino a concorrenza delle
svalutazioni  determinatesi  per  effetto  di rettifiche di valore ed
accantonamenti   fiscalmente   non   riconosciuti,   al  netto  delle
rivalutazioni   assoggettate   a   tassazione,  dedotte  nel  periodo
d'imposta  antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui
all'art. 117 e nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante
o  da altra societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui  all'art.  117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del
passivo  della  societa' partecipata se, rispettivamente, superiori o
inferiori  a  quelli  contabili sono ridotti o aumentati dell'importo
delle  predette  svalutazioni  in  proporzione  ai  rapporti  tra  la
differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e
l'ammontare complessivo di tali differenze».
    «Art.  141  (Norma  transitoria).  -  1. Fino a concorrenza delle
svalutazioni  determinatesi  per  effetto  di rettifiche di valore ed
accantonamenti   fiscalmente   non   riconosciuti,   al  netto  delle
rivalutazioni   assoggettate   a   tassazione,  dedotte  nel  periodo
d'imposta  antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui
all'art. 130 e nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante
o  da altra societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui  all'art.  130, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del
passivo  della  societa' partecipata se, rispettivamente, superiori o
inferiori  a  quelli  contabili sono ridotti o aumentati dell'importo
delle  predette  svalutazioni  in  proporzione  ai  rapporti  tra  la
differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e
l'ammontare complessivo di tali differenze.».