Art. 2.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica a:
    a)  le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  ammessi  alla
negoziazione  in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi  Stato membro
dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
    b)  le  societa'  aventi  strumenti  finanziari  diffusi  tra  il
pubblico  di  cui  all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni, diverse da
quelle di cui alla lettera d);
    c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi  in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1°  settembre  1993,  n. 385, e successive modificazioni; le societa'
finanziarie  capogruppo  dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui
all'articolo  64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le societa'
di  intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
e),  del  decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' di gestione
del  risparmio  di  cui  all'articolo  1,  lettera  o),  del  decreto
legislativo   n.  58  del  1998;  le  societa'  finanziarie  iscritte
nell'albo  di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del
1993;  gli  istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del
decreto legislativo n. 385 del 1993;
    d)  le  societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
    e)  le  societa'  incluse,  secondo  i  metodi  di consolidamento
integrale,   proporzionale  e  del  patrimonio  netto,  nel  bilancio
consolidato  redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d),
diverse   da  quelle  che  possono  redigere  il  bilancio  in  forma
abbreviata,  ai  sensi  dell'articolo  2435-bis  del codice civile, e
diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
    f)  le  societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad
e)  e  diverse  da  quelle  che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata,  ai  sensi  dell'articolo 2435-bis del codice civile, che
redigono il bilancio consolidato;
    g)  le  societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad
f)  e  diverse  da  quelle  che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.
 
Note all'art. 2:
    - L'art.  116  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58
(Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52), cosi' recita:
    «Art.  116  (Strumenti  finanziari diffusi tra il pubblico). - 1.
Gli  articoli 114  e  115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari  che,  ancorche'  non  quotati  in  mercati  regolamentati
italiani,  siano  diffusi  tra  il  pubblico  in misura rilevante. La
CONSOB  stabilisce  con regolamento i criteri per l'individuazione di
tali   emittenti   e   puo'   dispensare,   in   tutto  o  in  parte,
dall'osservanza     degli     obblighi    previsti    dai    predetti
articoli emittenti    strumenti   finanziari   quotati   in   mercati
regolamentati  di  altri  paesi  dell'Unione  europea o in mercati di
paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a
cui sono tenuti in forza della quotazione.
    2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di
esercizio  e  quello  consolidato,  ove  redatto,  al giudizio di una
societa'  di  revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Si  applicano  le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162,
commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.».
    - L'art.  1  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385
(Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e creditizia), cosi'
recita:
    «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel presente decreto legislativo
l'espressione:
      a) "autorita'  creditizie" indica il Comitato interministeriale
per  il  credito  e  il  risparmio, il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia;
      b) "banca"    indica    l'impresa   autorizzata   all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
      c) "CIRC" indica il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio;
      d) "CONSOB"  indica  la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
      d-bis) "COVIP"  indica  la  Commissione  di vigilanza sui fondi
pensione;
      e) "ISVAP"   indica   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
      f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
      g) "Stato  comunitario"  indica lo Stato membro della Comunita'
europea;
      g-bis) "Stato  d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
      g-ter) "Stato  ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale
la banca ha una succursale o presta servizi;
      h) "Stato  extracomunitario"  indica  lo Stato non membro della
Comunita' europea;
      i) "legge  fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
      l) "autorita'  competenti"  indica,  a  seconda dei casi, uno o
piu'  fra  le  autorita'  di vigilanza sulle banche, sulle imprese di
investimento,   sugli   organismi   di  investimento  collettivo  del
risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
      m) "Ministro  dell'economia e delle finanze" indica il Ministro
dell'economia e delle finanze.
    2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
      a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
      b) "banca   comunitaria":   la   banca  avente  sede  legale  e
amministrazione  centrale  in  un  medesimo Stato comunitario diverso
dall'Italia;
      c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno
Stato extracomunitario;
      d) "banche  autorizzate  in  Italia":  le  banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie;
      e) "succursale":  una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalita'  giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attivita' della banca;
      f) "attivita'  ammesse  al  mutuo riconoscimento": le attivita'
di:
        1)  raccolta  di  depositi  o  di  altri fondi con obbligo di
restituzione;
        2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito
al  consumo,  il  credito  con  garanzia ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting");
        3) leasing finanziario;
        4) servizi di pagamento;
        5)  emissione  e  gestione  di  mezzi  di pagamento (carte di
credito, "travellers cheques", lettere di credito);
        6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
        7)  operazioni  per proprio conto o per conto della clientela
in:
          strumenti   di   mercato   monetario   (assegni,  cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
          cambi;
          strumenti finanziari a termine e opzioni;
          contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
          valori mobiliari;
        8)  partecipazione  alle emissioni di titoli e prestazioni di
servizi connessi;
        9)   consulenza   alle   imprese   in  materia  di  struttura
finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di  questioni  connesse,
nonche'  consulenza  e  servizi  nel campo delle concentrazioni e del
rilievo di imprese;
        10)  servizi  di  intermediazione finanziaria del tipo «money
broking»;
        11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
        12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
        13) servizi di informazione commerciale;
        14) locazione di cassette di sicurezza;
        15)   altre   attivita'   che,  in  virtu'  delle  misure  di
adattamento   assunte  dalle  autorita'  comunitarie,  sono  aggiunte
all'elenco allegato alla seconda direttiva, in materia creditizia del
Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
      g) "intermediari  finanziari":  i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106;
      h) "stretti  legami":  i  rapporti  tra una banca e un soggetto
italiano o estero che:
        1) controlla la banca;
        2) e' controllato dalla banca;
        3)  e'  controllato  dallo  stesso  soggetto che controlla la
banca;
        4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
        5)  e'  partecipato  dalla banca in misura pari almeno al 20%
del capitale con diritto di voto;
      h-bis) "istituti  di  moneta  elettronica": le imprese, diverse
dalle banche, che emettono moneta elettronica;
      h-ter) "moneta  elettronica": un valore monetario rappresentato
da  un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un
dispositivo  elettronico,  emesso previa ricezione di fondi di valore
non  inferiore  al  valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente;
      h-quater) "partecipazioni":  le  azioni,  le  quote e gli altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque  i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice
civile;
      h-quinquies) "partecipazioni  rilevanti": le partecipazioni che
comportano   il   controllo   della   societa'  e  le  partecipazioni
individuate  dalla  Banca  d'Italia in conformita' alle deliberazioni
del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo
conto  dei  diritti  di  voto e degli altri diritti che consentono di
influire sulla societa'.
    3.   La   Banca  d'Italia,  puo'  ulteriormente  qualificare,  in
conformita'  delle  deliberazioni del CICR, la definizione di stretti
legami  prevista  dal  comma  2,  lettera  h),  al  fine  di  evitare
situazioni  di  ostacolo  all'effettivo  esercizio  delle funzioni di
vigilanza.
    3-bis.  Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del presente
decreto   legislativo   che   fanno   riferimento   al  consiglio  di
amministrazione,  all'organo  amministrativo e agli amministratori si
applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.
    3-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del presente
decreto  legislativo  che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci  ed  all'organo  che  svolge  la  funzione  di  controllo  si
applicano  anche  al  consiglio di sorveglianza ed al comitato per il
controllo sulla gestione e ai loro componenti.».
    - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 64  e  107  del decreto
legislativo n. 385 del 1993:
    «Art.  64  (Albo).  -  1.  Il  gruppo  bancario e' iscritto in un
apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
    2.  La  capogruppo  comunica  alla Banca d'Italia l'esistenza del
gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
    3.  La  Banca  d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento
dell'esistenza  di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo
e  puo'  determinare  la  composizione  del  gruppo bancario anche in
difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo.
    4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
    5.  La  Banca  d'Italia  disciplina gli adempimenti connessi alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo.».
    «Art.  107  (Elenco  speciale).  - 1. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentite  la  Banca  d'Italia  e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e
al  rapporto  tra  indebitamento  e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un
elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
    2.  La  Banca  d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del
CICR,   detta   agli   intermediari   iscritti  nell'elenco  speciale
disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale  e  il
contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse configurazioni nonche'
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La
Banca   d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
provvedimenti  specifici nei confronti di singoli intermediari per le
materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di
attivita'  la  Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte
ad assicurarne il regolare esercizio.
    3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'
e  nei  termini  da  essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche'
ogni altro dato e documento richiesto.
    4.  La  Banca  d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
    4-bis.  La  Banca  d'Italia  puo'  imporre  agli  intermediari il
divieto  di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di
legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
    5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale
restano  iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano
i commi 6 e 7 dell'art. 106.
    6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco speciale,
quando   siano   stati   autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di
investimento  ovvero  abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso
per  un  ammontare  superiore  al  patrimonio, sono assoggettati alle
disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'art.  97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi  6  e  7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
    7.  Agli  intermediari  iscritti nell'elenco previsto dal comma 1
che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di finanziamenti sotto
qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».
    -  «Il titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993 reca:
«Istituti di moneta elettronica».
    L'art.  1,  comma  1,  lettera  e)  e  lettera  o),  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998  (Testo  unico  delle disposizioni in
materia  di  intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) cosi' recita:
    «Art.  1  (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
      a) - d) (omissis);
      e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare" (SIM): l'impresa,
diversa   dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco   previsto   dall'art.  107  del  testo  unico  bancario,
autorizzata  a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e
direzione generale in Italia;
      f) - n) (omissis);
      o)  "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per
azioni  con  sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.».
    -  Per  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note
alle premesse.
    L'art. 2435-bis del codice civile, cosi' recita:
    «Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa', che
non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono
redigere  il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio
o,   successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi,  non  abbiano
superato due dei seguenti limiti:
      1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
      2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
      3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
    Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo  le  voci  contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e
con  numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese
nella  voce  CII;  dalle  voci  BI  e  BII  dell'attivo devono essere
detratti  in  forma  esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la
voce E  del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII
dell'attivo  e  D  del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
    Nel  conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti
voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
      voci A2 e A3;
      voci B9(c), B9(d), B9(e);
      voci B10(a), B10(b), B10(c);
      voci C16(b) e C16(c);
      voci D18(a), D18(b), D18(c);
      voci D19(a), D19(b), D19(c).
    Nel  conto  economico del bilancio in forma abbreviata nella voce
E20  non  e'  richiesta  la  separata indicazione delle plusvalenze e
nella  voce  E21  non  e'  richiesta  la  separata  indicazione delle
minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
    Nella  nota  integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
numero  10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13),
14),  15),  16)  e  17)  e dell'art. 2427 e dal numero 1) del comma 1
dell'art.  2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art.
2427  sono  riferite  all'importo  globale  dei  debiti  iscritti  in
bilancio.
    Qualora  le  societa'  indicate  nel primo comma forniscano nella
nota  integrativa  le  informazioni  richieste  dai  numeri  3)  e 4)
dell'art.  2428,  esse sono esonerate dalla redazione della relazione
sulla gestione.
    Le  societa'  che  a  norma  del  presente  articolo  redigono il
bilancio  in  forma  abbreviata  devono  redigerlo in forma ordinaria
quando  per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei
limiti indicati nel primo comma.».