Art. 3. Bilancio consolidato 1. Le societa' di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 2. Le societa' di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. La scelta effettuata in esercizio della facolta' prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.