Art. 3.
                        Bilancio consolidato

  1.  Le societa' di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2
redigono il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili
internazionali,  a  partire  dall'esercizio  chiuso  o  in  corso  al
31 dicembre 2005.
  2.  Le  societa' di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno
la  facolta'  di  redigere  il bilancio consolidato in conformita' ai
principi  contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o
in corso al 31 dicembre 2005.
  3.  La  scelta  effettuata in esercizio della facolta' prevista dal
comma   2   non   e'   revocabile,   salvo  circostanze  eccezionali,
adeguatamente   illustrate   nella   nota   integrativa,   unitamente
all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale  e finanziaria e del risultato economico consolidati. In
ogni  caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e'
deliberata  la  revoca  della  scelta  e'  redatto  in conformita' ai
principi contabili internazionali.