Art. 4. Bilancio di esercizio 1. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facolta' di cui all'articolo 3, comma 2, e le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta' previste dai commi 4, 5 e 6 non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della societa'. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.