Art. 4.
                        Bilancio di esercizio

  1.  Le  societa'  di  cui  alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2
redigono   il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'  ai  principi
contabili  internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2006.
  2.  Le  societa'  di  cui  alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2
hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita'
ai  principi  contabili  internazionali,  per l'esercizio chiuso o in
corso al 31 dicembre 2005.
  3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono
strumenti   finanziari   ammessi   alla   negoziazione   in   mercati
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non
redigono  il  bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio
in  conformita'  ai  principi  contabili  internazionali,  a  partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
  4.  Le  societa'  di  cui  alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la
facolta'  di  redigere  il  bilancio  di  esercizio in conformita' ai
principi  contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o
in corso al 31 dicembre 2005.
  5.  Le  societa'  di  cui  alla  lettera  f)  dell'articolo  2  che
esercitano  la facolta' di cui all'articolo 3, comma 2, e le societa'
di  cui  alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di
consolidamento  integrale,  proporzionale e del patrimonio netto, nel
bilancio  consolidato  dalle  prime  redatto  hanno  la  facolta'  di
redigere   il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'  ai  principi
contabili  internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2005.
  6.  Le  societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da
quelle  di  cui al precedente comma, hanno la facolta' di redigere il
bilancio   di   esercizio   in   conformita'  ai  principi  contabili
internazionali,  a partire dall'esercizio individuato con decreto del
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  e  del  Ministro  della
giustizia.
  7.  La  scelta  effettuata in esercizio delle facolta' previste dai
commi  4,  5  e  6 non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze
eccezionali,   adeguatamente   illustrate   nella  nota  integrativa,
unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della
societa'.  In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso
del  quale  e'  deliberata  la  revoca  della  scelta  e'  redatto in
conformita' ai principi contabili internazionali.