Art. 5.
Redazione  del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi
                      contabili internazionali

  1.  Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione di una disposizione
prevista  dai  principi contabili internazionali e' incompatibile con
la   rappresentazione   veritiera   e   corretta   della   situazione
patrimoniale,  di  quella  finanziaria  e del risultato economico, la
disposizione non e' applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali
utili  derivanti  dalla  deroga  sono  iscritti  in  una  riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
  2.  Il  bilancio  di  esercizio e il bilancio consolidato secondo i
principi   contabili   internazionali   sono   redatti  in  euro,  in
conformita'   a   quanto   disposto   dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 
Nota all'art. 5:
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24
giugno  1998,  n.  213  (Disposizioni  per  l'introduzione  dell'EURO
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433).
    «Art.  16  (Adozione  dell'euro  quale  moneta  di conto). - 1. A
decorrere  dal  1° gennaio  1999  le  imprese possono ad ogni effetto
adottare  l'euro  quale  moneta  di  conto  al  posto  della  lira. A
decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria.
    2.  Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti
contabili  obbligatori  a  rilevanza  esterna  riferiti  ad  una data
compresa  tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere
ad  ogni  effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili
obbligatori  a  rilevanza  esterna  riferiti a date successive devono
essere redatti e pubblicati in euro.
    3.  Per  le  banche,  le  societa'  finanziarie,  le  imprese  di
assicurazione,   le   societa'  emittenti  gli  strumenti  finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'art. 1, comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
le  rispettive  imprese  controllate, cosi' come definite dalle norme
che  disciplinano  il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e
pubblicare  ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori
a  rilevanza  esterna  riferiti  al  periodo  transitorio puo' essere
esercitata  anche  quando  l'euro  non  e'  utilizzato come moneta di
conto.
    4.  Nel  periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo
documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro,
tutti  i  documenti  riferiti  a quella data e a date successive sono
redatti   in   euro,  salvo  che  ricorrano  particolari  ragioni  da
illustrare nei documenti anzidetti.
    5.  I  dati  comparativi,  originariamente  espressi  in lire, da
includere  nei  documenti  contabili  obbligatori a rilevanza esterna
espressi  in  euro  sono  convertiti  in  euro  adottando il tasso di
conversione con la lira.
    6.  Il  saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei
valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in
una riserva.
    7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti
in  euro  nel  periodo  transitorio  si applicano le disposizioni del
comma 8.
    8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
      a) - f) (omissis);
      g) alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme
di  cui  alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota
integrativa  del  bilancio  d'impresa e il bilancio consolidato siano
redatti  in  migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di
sintesi maggiore delle migliaia.».