Art. 5. Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali 1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non e' applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433). «Art. 16 (Adozione dell'euro quale moneta di conto). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria. 2. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro. 3. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa' emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta di conto. 4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti. 5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira. 6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva. 7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2002: a) - f) (omissis); g) alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.».