Art. 6. 
                  Distribuzione di utili e riserve 
 
  1. Le societa' che redigono il  bilancio  di  esercizio  secondo  i
principi contabili internazionali non possono distribuire: 
    a) utili d'esercizio in misura  corrispondente  alle  plusvalenze
iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere  fiscale  e
diverse  da  quelle   riferibili   agli   strumenti   finanziari   di
negoziazione  e  all'operativita'  in  cambi  e  di  copertura,   che
discendono dall'applicazione  del  criterio  del  valore  equo  (fair
value) o del patrimonio netto; 
    b) riserve del  patrimonio  netto  costituite  e  movimentate  in
contropartita diretta della valutazione al valore equo  (fair  value)
di strumenti finanziari e attivita'. 
  2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di  cui  al  comma  1,
lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile.  In  caso  di
utili di esercizio di importo inferiore a quello  delle  plusvalenze,
la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di
utili disponibili  o,  in  mancanza,  accantonando  gli  utili  degli
esercizi successivi. 
  3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura  corrispondente
all'importo   delle   plusvalenze   realizzate,   anche    attraverso
l'ammortamento,  o   divenute   insussistenti   per   effetto   della
svalutazione. 
  4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili
anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli  utilizzi  previsti
dagli articoli 2350, terzo comma,  2357,  primo  comma,  2358,  terzo
comma, 2359-bis, primo  comma,  2432,  2478-bis,  quarto  comma,  del
codice civile. 
  5. La riserva di cui al comma  2  puo'  essere  utilizzata  per  la
copertura delle perdite di esercizio solo  dopo  aver  utilizzato  le
riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale  caso  essa
e' reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
  6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui
al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di  cui
al comma 1, lettera  a),  esistenti  alla  data  di  riferimento  del
bilancio. 
 
Nota all'art. 6:
    -  Si riporta il testo degli articoli 2350, 2357, 2358, 2359-bis,
2432, 2478-bis del codice civile.
    «Art.  2350  (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). -
Ogni  azione  attribuisce  il diritto a una parte proporzionale degli
utili  netti  e  del  patrimonio netto risultante dalla liquidazione,
salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
    Fuori  dai  casi  di  cui  all'art.  2447-bis,  la  societa' puo'
emettere   azioni   fornite  di  diritti  patrimoniali  correlati  ai
risultati  dell'attivita'  sociale  in  un  determinato  settore.  Lo
statuto  stabilisce  i  criteri  di individuazione dei costi e ricavi
imputabili  al  settore,  le  modalita' di rendicontazione, i diritti
attribuiti a tali azioni, nonche' le eventuali condizioni e modalita'
di conversione in azioni di altra categoria.
    Non  possono  essere  pagati dividendi ai possessori delle azioni
previste   dal  precedente  comma  se  non  nei  limiti  degli  utili
risultanti dal bilancio della societa'.».
    «Art.  2357  (Acquisto  delle  proprie azioni). - La societa' non
puo'  acquistare  azioni  proprie  se  non  nei  limiti  degli  utili
distribuibili  e  delle  riserve  disponibili  risultanti dall'ultimo
bilancio  regolarmente  approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
    L'acquisto  deve  essere  autorizzato dall'assemblea, la quale ne
fissa  le  modalita',  indicando  in particolare il numero massimo di
azioni  da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per
la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo.
    In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma
dei  commi  precedenti  puo'  eccedere  la  decima parte del capitale
sociale,  tenendosi  conto a tal fine anche delle azioni possedute da
societa' controllate.
    Le  azioni  acquistate in violazione dei commi precedenti debbono
essere  alienate  secondo  modalita'  da determinarsi dall'assemblea,
entro  un  anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza
indugio  al  loro  annullamento  e  alla corrispondente riduzione del
capitale.  Qualora  l'assemblea  non provveda, gli amministratori e i
sindaci  devono  chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
    Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche agli
acquisti  fatti  per  tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona.».
    «Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). - La societa'
non puo' accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie.
    La societa' non puo', neppure per tramite di societa' fiduciaria,
o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
    Le  disposizioni  dei  due commi precedenti non si applicano alle
operazioni  effettuate  per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti  della  societa'  o  di  quelli di societa' controllanti o
controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate   debbono   essere   contenute   nei   limiti   degli  utili
distribuibili  regolarmente  accertati  e  delle  riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.».
    «Art.  2359-bis  (Acquisto di azioni o quote da parte di societa'
controllate).  - La societa' controllata non puo' acquistare azioni o
quote  della  societa'  controllante  se  non  nei limiti degli utili
distribuibili  e  delle  riserve  disponibili  risultanti dall'ultimo
bilancio  regolarmente  approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
    L'acquisto  deve  essere  autorizzato  dall'assemblea a norma del
secondo comma dell'art. 2357.
    In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate
a  norma  dei  commi  precedenti  puo'  eccedere  la decima parte del
capitale  della  societa'  controllante,  tenendosi  conto a tal fine
delle azioni o quote possedute dalla medesima societa' controllante e
dalle societa' da essa controllate.
    Una  riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote
della  societa'  controllante  iscritto  all'attivo del bilancio deve
essere  costituita  e  mantenuta  finche' le azioni o quote non siano
trasferite.
    La  societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il
diritto di voto nelle assemblee di questa.
    Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche agli
acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona.».
    «Art.  2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli
utili  eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli
amministratori  sono  computate  sugli  utili  netti  risultanti  dal
bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.».
    «Art.  2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci). -
Il  bilancio  deve  essere redatto con l'osservanza degli articoli da
2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427,
2428,  2429,  2430  e 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.
Esso  e'  presentato  ai  soci  entro  il termine stabilito dall'atto
costitutivo  e  comunque  non  superiore  a  centoventi  giorni dalla
chiusura  dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior
termine  nei  limiti  ed  alle  condizioni previsti dal secondo comma
dell'art. 2364.
    Entro  trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del
bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese  [c.c.  2188],  a  norma  dell'art.  2435, copia del bilancio
approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali.
    La  decisione  dei  soci  che  approva  il  bilancio decide sulla
distribuzione degli utili ai soci.
    Possono  essere  distribuiti  esclusivamente  gli utili realmente
conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
    Se  si  verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi
luogo  a  ripartizione  degli  utili  fino  a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
    Gli  utili  erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo  non  sono  ripetibili  se i soci li hanno riscossi in buona
fede  in  base  a  bilancio  regolarmente approvato, da cui risultano
utili netti corrispondenti.
    Entro  trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del
bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese,  a  norma  dell'art.  2435,  copia  del bilancio approvato e
l'elenco   dei   soci   e  degli  altri  titolari  di  diritti  sulle
partecipazioni sociali.
    La  decisione  dei  soci  che  approva  il  bilancio decide sulla
distribuzione degli utili ai soci.
    Possono  essere  distribuiti  esclusivamente  gli utili realmente
conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
    Se  si  verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi
luogo  a  distribuzione  degli  utili  fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
    Gli  utili  erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo  non  sono  ripetibili  se i soci li hanno riscossi in buona
fede  in  base  a  bilancio  regolarmente approvato, da cui risultano
utili netti corrispondenti.».