Art. 7. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali 1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attivita' materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilita' previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). 3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operativita' in cambi e di copertura e' imputato alle riserve disponibili di utili. 4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attivita' materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili. 5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e' imputato alle riserve disponibili di utili. 6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attivita' materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo e' imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attivita' e passivita' diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 e' imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.
Nota all'art. 7: - L'art. 2445 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita', della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.».