Art. 8. Patrimoni destinati 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformita' ai principi contabili internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.
Nota all'art. 8: - L'art. 2447-bis del codice civile, cosi' recita: «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - La societa' puo': a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della societa' e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in base alle leggi speciali.».