Art. 9. Poteri delle autorita' 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali. 2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le societa' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali. 3. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 87 del decreto legislativo n. 87 del 1992: «Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. 2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge stessa. 4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». «Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche' degli atti di cui all'art. 5 applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari. 2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 83 del decreto legislativo n. 173 del 1997: «Art. 6 (Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). - 1. I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto: a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto; b) per le informazioni integrative o piu' dettagliate nonche' per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali; c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione. 2. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». «Art. 83 (Sanzioni amministrative). - 1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli e' raddoppiata.».