IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n.
413»;
Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante
«Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante
«Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e
liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio
2003, n. 27 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, emanato di intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di applicazione
dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti
dovuti per gli anni 2001 e 2002;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 11283/04 espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del
2 dicembre 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
24480 del 29 dicembre a norma del citato articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione
delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di
diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (d'ora in poi, camera di commercio), nel rispetto
dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 431» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994 concernente:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura»:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1998.
- Il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359,
recante «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento,
riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle imprese in favore delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001.
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5-quater del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002), convertito
con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
2003), concernente: «Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilita»:
«2. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinate le modalita' di applicazione
dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento
alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni
2001 e 2002».
Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) concernente:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consigli dei Ministri».
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n.
580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1998.