Art. 10.
Decadenza e prescrizione
1. L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a
pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la violazione.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel
termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione
dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di
irrogazione interrompe la prescrizione.