Art. 10.
                      Decadenza e prescrizione
  1.  L'atto  di  irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a
pena  di  decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la violazione.
  2.  Il  diritto  alla  riscossione  della sanzione si prescrive nel
termine  di  cinque  anni  a decorrere dalla data della notificazione
dell'atto   d'irrogazione.   L'impugnazione   del   provvedimento  di
irrogazione interrompe la prescrizione.