Art. 11.
              Sospensione dei pagamenti e compensazione
  1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati
in  solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio
competente  per  territorio,  questa  ha  facolta'  di  sospendere il
pagamento  di  quanto  dovuto  se  e'  stato  notificato  un  atto di
contestazione   o   di  irrogazione  della  sanzione,  ancorche'  non
definitivo.  Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento
e'  notificato  all'autore della violazione o i soggetti obbligati in
solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.
  2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto
di  contestazione  o  di irrogazione della sanzione o dalla decisione
della commissione tributaria.
  3.  La sospensione del pagamento e' revocata, qualora intervenga la
riscossione  della  somma  risultante dall'atto di contestazione o di
irrogazione  ovvero  e'  adeguata, se una decisione della commissione
tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto.
  4.  In  presenza  di  un  provvedimento  definitivo,  la  camera di
commercio  pronuncia  la  compensazione  del debito e ne da' notifica
all'autore  della  violazione  o i soggetti obbligati in solido entro
trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.
  5.  I  provvedimenti  di  cui  ai commi precedenti sono impugnabili
davanti   alle   commissioni  tributarie,  che  possono  disporre  la
sospensione   ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
 
          Nota all'art. 11:
              -   Per  il  testo  dell'art.  47  del  citato  decreto
          legislativo n. 546 del 1992, si veda nella nota all'art. 9.