Art. 11.
Sospensione dei pagamenti e compensazione
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati
in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio
competente per territorio, questa ha facolta' di sospendere il
pagamento di quanto dovuto se e' stato notificato un atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non
definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento
e' notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in
solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.
2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto
di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione
della commissione tributaria.
3. La sospensione del pagamento e' revocata, qualora intervenga la
riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di
irrogazione ovvero e' adeguata, se una decisione della commissione
tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto.
4. In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di
commercio pronuncia la compensazione del debito e ne da' notifica
all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro
trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili
davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la
sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo n. 546 del 1992, si veda nella nota all'art. 9.