Art. 11. Sospensione dei pagamenti e compensazione 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio competente per territorio, questa ha facolta' di sospendere il pagamento di quanto dovuto se e' stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento e' notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso. 2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria. 3. La sospensione del pagamento e' revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione ovvero e' adeguata, se una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto. 4. In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di commercio pronuncia la compensazione del debito e ne da' notifica all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso. 5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nella nota all'art. 9.