Art. 12.
Riscossione della sanzione
1. La sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le
modalita' previste per la riscossione del diritto annuale.
2. La camera di commercio puo' consentire, su richiesta
dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale,
sanzione ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci.
Il debito puo' essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il
debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del
debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.