Art. 12.
                     Riscossione della sanzione
  1.  La  sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le
modalita' previste per la riscossione del diritto annuale.
  2.   La   camera   di   commercio  puo'  consentire,  su  richiesta
dell'interessato,  il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale,
sanzione  ed  interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci.
Il debito puo' essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.
  3.  Nel  caso  di  mancato  pagamento  anche  di  una sola rata, il
debitore  decade  dal  beneficio  e  deve provvedere al pagamento del
debito  residuo  entro  trenta  giorni  dalla scadenza della rata non
adempiuta.