Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano alle
violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge
12 dicembre  2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del
decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni
2001 e 2002.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 27 gennaio 2005
                             Il Ministro
                     delle attivita' produttive
                               Marzano
                             Il Ministro
                    dell'economia e delle finanze
                             Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 252
 
          Note all'art. 13:
              - La   legge  12 dicembre  2002,  n.  273  «Misure  per
          favorire   l'iniziativa   privata   e   lo  sviluppo  della
          concorrenza»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
          del 14 dicembre 2002.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 3 del
          decreto legislativo n. 472 del 1997:
              «Art. 3 (Principio di legalita). - 1. - 2. (Omissis).
              3.  Se  la  legge  in vigore al momento in cui e' stata
          commessa  la  violazione e le leggi posteriori stabiliscono
          sanzioni  di  entita'  diversa,  si  applica  la legge piu'
          favorevole,  salvo  che il provvedimento di irrogazione sia
          divenuto definitivo.».