Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge
12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni
2001 e 2002.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 27 gennaio 2005
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 252
Note all'art. 13:
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 14 dicembre 2002.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 472 del 1997:
«Art. 3 (Principio di legalita). - 1. - 2. (Omissis).
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu'
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.».