Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni 2001 e 2002. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 gennaio 2005 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 252
Note all'art. 13: - La legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997: «Art. 3 (Principio di legalita). - 1. - 2. (Omissis). 3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.».