Art. 2. Sanzioni amministrative 1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2. La sanzione pecuniaria e' irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998. Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. I Consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle Giunte regionali interessati, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalita' e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».