Art. 2.
                       Sanzioni amministrative
  1.  La  sanzione  amministrativa  consiste nel pagamento, in favore
della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle
violazioni   previste   dal   presente  regolamento  e  nella  misura
determinata  in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
  2.  La  sanzione  pecuniaria  e' irrogata dalla camera di commercio
competente   per   territorio,  di  cui  all'articolo 1  della  legge
29 dicembre 1993, n. 580.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472
          recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
          per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
          comma  133,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5 del 8 gennaio
          1998.
              Si  riporta  il testo dell'art. 1 della citata legge n.
          580 del 1993:
              «Art.  1  (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate
          «camere  di  commercio»,  sono  enti  autonomi  di  diritto
          pubblico  che  svolgono,  nell'ambito  della circoscrizione
          territoriale  di competenza, funzioni di interesse generale
          per   il   sistema  delle  imprese  curandone  lo  sviluppo
          nell'ambito delle economie locali.
              2.  Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo
          di   provincia   e   la  loro  circoscrizione  territoriale
          coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area
          metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142.
              3. I Consigli di due o piu' camere di commercio possono
          proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
          dei    componenti,    l'accorpamento    delle    rispettive
          circoscrizioni   territoriali.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  sentiti  i presidenti
          delle  Giunte regionali interessati, e' istituita la camera
          di     commercio    derivante    dall'accorpamento    delle
          circoscrizioni  territoriali.  Con  lo  stesso decreto sono
          disciplinati  le  modalita'  e i criteri per la successione
          nei rapporti giuridici esistenti.».