Art. 2.
Sanzioni amministrative
1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore
della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle
violazioni previste dal presente regolamento e nella misura
determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sanzione pecuniaria e' irrogata dalla camera di commercio
competente per territorio, di cui all'articolo 1 della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio
1998.
Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.
580 del 1993:
«Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate
«camere di commercio», sono enti autonomi di diritto
pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale
per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo
di provincia e la loro circoscrizione territoriale
coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area
metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
3. I Consigli di due o piu' camere di commercio possono
proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
dei componenti, l'accorpamento delle rispettive
circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti
delle Giunte regionali interessati, e' istituita la camera
di commercio derivante dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono
disciplinati le modalita' e i criteri per la successione
nei rapporti giuridici esistenti.».