Art. 3.
              Violazioni in materia di diritto annuale
                      delle camere di commercio
  1.  La  sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai
casi  di  tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai
termini  di  pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato   n.   359
dell'11 maggio    2001,   recante   «Regolamento   per   l'attuazione
dell'articolo  17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di
accertamento,  riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle  imprese  in  favore  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura».
  2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si
intende  il  versamento  effettuato  con  un  ritardo non superiore a
trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
  3.  Ai  soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati
con  un  ritardo  superiore  al  termine  di cui al comma 2, o quelli
effettuati  solo  in  parte,  si  considerano omessi, limitatamente a
quanto non versato.
  4.  Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una
camera  di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro
i termini di pagamento di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 3:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          ministeriale  11 maggio  2001,  n.  359,  (Regolamento  per
          l'attuazione  dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.
          488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione
          del  diritto  annuale versato dalle imprese in favore delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 2 ottobre
          2001  agricotura),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          229 del 2 ottobre 2001:
              «Art.  8  (Modalita'  di  determinazione  del diritto e
          termini  per  il  versamento). - 1.  Le camere di commercio
          provvedono  ad  inviare  entro  il 15 maggio di ogni anno a
          tutti  i  soggetti  iscritti  nel registro delle imprese un
          apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la
          sua  posizione  nei  confronti  della  camera di commercio,
          l'ammontare  complessivo  del diritto dovuto per i soggetti
          iscritti  nelle  sezioni speciali, nonche' i dati necessari
          all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5
          e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione
          ordinaria del registro delle imprese.
              2.  Il  diritto  dovuto dai contribuenti e' versato, in
          unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine
          previsto  per  il  pagamento  del  primo  acconto  di  tali
          imposte.
              3.   Le  imprese  iscritte  o  annotate  nelle  sezioni
          speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano
          il    diritto   dovuto   al   momento   dell'iscrizione   o
          dell'annotazione.
              4.  Le  imprese  iscritte  nella  sezione ordinaria del
          registro  delle imprese in corso d'anno versano, al momento
          dell'iscrizione,  il  diritto  minimo previsto per la prima
          classe  di  fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo
          dovuto   relativo   all'anno  di  iscrizione  a  norma  dei
          successivi commi 5 e 6.
              5.  Il  diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto
          nella  sezione  ordinaria  del  registro delle imprese deve
          essere  determinato dal contribuente medesimo applicando le
          aliquote,  previste  per  ciascuna  classe  di  fatturato e
          riportate  sul  modulo  di  cui  al  comma  1, al fatturato
          complessivo del contribuente.
              6.  Le  imprese,  iscritte  nella sezione ordinaria del
          registro  delle  imprese,  che  non abbiano formalizzato le
          scritture  contabili  al momento del pagamento del diritto,
          individuano  il  fatturato e il relativo diritto da versare
          sulla  base  delle scritture contabili comunque disponibili
          relative all'esercizio precedente.».