Art. 3.
Violazioni in materia di diritto annuale
delle camere di commercio
1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai
casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai
termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 359
dell'11 maggio 2001, recante «Regolamento per l'attuazione
dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di
accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».
2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si
intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a
trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati
con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli
effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a
quanto non versato.
4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una
camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro
i termini di pagamento di cui al comma 1.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, (Regolamento per
l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione
del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre
2001 agricotura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 2 ottobre 2001:
«Art. 8 (Modalita' di determinazione del diritto e
termini per il versamento). - 1. Le camere di commercio
provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a
tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un
apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la
sua posizione nei confronti della camera di commercio,
l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti
iscritti nelle sezioni speciali, nonche' i dati necessari
all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5
e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione
ordinaria del registro delle imprese.
2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in
unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine
previsto per il pagamento del primo acconto di tali
imposte.
3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano
il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o
dell'annotazione.
4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del
registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento
dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima
classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo
dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei
successivi commi 5 e 6.
5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto
nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve
essere determinato dal contribuente medesimo applicando le
aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e
riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato
complessivo del contribuente.
6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del
registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le
scritture contabili al momento del pagamento del diritto,
individuano il fatturato e il relativo diritto da versare
sulla base delle scritture contabili comunque disponibili
relative all'esercizio precedente.».