Art. 3. Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio 1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 359 dell'11 maggio 2001, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». 2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1. 3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato. 4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, (Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001 agricotura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001: «Art. 8 (Modalita' di determinazione del diritto e termini per il versamento). - 1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonche' i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. 2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte. 3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione. 4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6. 5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente. 6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.».