Art. 4.
                        Misura della sanzione
  1.  La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' compresa tra il
dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.
  2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento
nei casi di tardivo versamento.
  3.  Si  applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi
di   omesso   versamento,  tenendo  altresi'  conto  dei  criteri  di
determinazione  della  sanzione  previsti dall'articolo 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  4.  Fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto
ministeriale   11 maggio   2001,  n.  359,  l'Agenzia  delle  entrate
comunica,  ai  fini  del  presente decreto, all'Unione italiana delle
camere  di  commercio,  i  dati  di  cui all'articolo 1, comma f) del
decreto  ministeriale  11 maggio  2001,  n. 359, quali risultanti sia
dalle  dichiarazioni  annuali  ai  fini  dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  entro  il  31 maggio dell'anno successivo alla
presentazione   della  dichiarazione  stessa  che  dall'attivita'  di
liquidazione  di  cui  all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600  entro il 31 dicembre
dell'anno   successivo   a   quello  di  presentazione  della  stessa
dichiarazione.
  5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione
italiana  delle  camere di commercio vengono regolate le modalita' di
fornitura  delle  informazioni di cui al comma 4, nonche' il rimborso
degli  oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo  11,  commi  1  e 4, del decreto ministeriale
11 maggio  2001,  n.  359,  relativamente  alla  fornitura  dei  dati
relativi  alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio
2001,  n.  359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia
delle entrate.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n.
          580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
          ministeriale n. 359 del 2001:
              «Art.  11 (Rapporti con l'amministrazione finanziaria e
          riscossione   coattiva   dei   diritti   non   regolarmente
          versati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere
          di  commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative
          alle  singole  operazioni  di  versamento eseguite ai sensi
          dell'art.  8, comma 2, nonche' il fatturato dei soggetti di
          cui all'art. 6.
              2.  In  base  alle  informazioni  di cui al comma 1, le
          camere  di  commercio  definiscono il diritto non versato e
          provvedono    alla   riscossione   coattiva   della   somma
          complessivamente dovuta dal contribuente.
              3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette alle camere di
          commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del
          fatturato  conseguenti  alle  verifiche fiscali relative ai
          soggetti   di   cui   all'art.   6;   sulla  base  di  tali
          informazioni,   le  camere  di  commercio  provvedono  alla
          definizione    della   posizione   dell'impresa   ed   alla
          riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.
              4.   La   fornitura  alle  camere  di  commercio  delle
          informazioni  previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese
          da   corrispondere   all'Agenzia  delle  entrate  per  tale
          fornitura  sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia
          delle entrate e l'Unioncamere.
              5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono
          effettuate in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.».
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto
          ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' seguente:
              «Art.  1  (Definizioni). -   1.  Ai  fini  del presente
          regolamento il termine:
                a) - e) (Omissis);
                f) «fatturato» indica:
                1)  per  gli  enti creditizi e finanziari tenuti alla
          redazione  del  conto  economico,  a  norma dell'art. 6 del
          decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli
          interessi  attivi  e assimilati e delle commissioni attive,
          come   dichiarati  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive;
                2)  per i soggetti esercenti imprese di assicurazione
          tenuti   alla   redazione  del  conto  economico,  a  norma
          dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
          la  somma  dei  premi  e degli altri proventi tecnici, come
          dichiarati  ai  fini dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive;
                3)  per  le societa' e gli enti che esercitano in via
          esclusiva   o   prevalente  l'attivita'  di  assunzione  di
          partecipazioni  in  enti  diversi  da  quelli  creditizi  e
          finanziari,  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite e delle
          prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli
          interessi  attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
                4)  per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle
          vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi
          ordinari,  come  dichiarati  ai fini dell'imposta regionale
          sulle   attivita'   produttive   e,   in   mancanza,   come
          rappresentati  nelle  scritture  contabili  previste  dagli
          articoli 2214 e seguenti del codice civile;».
              -  Si riporta il testo dell'art. 36-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1:
              «Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni). - 1.      Avvalendosi      di     procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.».
              -   Il   testo   dell'art.   8,  comma  2  del  decreto
          ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' il seguente:
              «Art.  8  (Modalita'  di  determinazione  del diritto e
          termini per il versamento). - 1. (Omissis).
              2.  Il  diritto  dovuto dai contribuenti e' versato, in
          unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine
          previsto  per  il  pagamento  del  primo  acconto  di  tali
          imposte.».