Art. 4.
Misura della sanzione
1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' compresa tra il
dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.
2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento
nei casi di tardivo versamento.
3. Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi
di omesso versamento, tenendo altresi' conto dei criteri di
determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto
ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, l'Agenzia delle entrate
comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle
camere di commercio, i dati di cui all'articolo 1, comma f) del
decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quali risultanti sia
dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla
presentazione della dichiarazione stessa che dall'attivita' di
liquidazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa
dichiarazione.
5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione
italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalita' di
fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonche' il rimborso
degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto ministeriale
11 maggio 2001, n. 359, relativamente alla fornitura dei dati
relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio
2001, n. 359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia
delle entrate.
Note all'art. 4:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n.
580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
ministeriale n. 359 del 2001:
«Art. 11 (Rapporti con l'amministrazione finanziaria e
riscossione coattiva dei diritti non regolarmente
versati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere
di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative
alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi
dell'art. 8, comma 2, nonche' il fatturato dei soggetti di
cui all'art. 6.
2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le
camere di commercio definiscono il diritto non versato e
provvedono alla riscossione coattiva della somma
complessivamente dovuta dal contribuente.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di
commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del
fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai
soggetti di cui all'art. 6; sulla base di tali
informazioni, le camere di commercio provvedono alla
definizione della posizione dell'impresa ed alla
riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.
4. La fornitura alle camere di commercio delle
informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese
da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale
fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia
delle entrate e l'Unioncamere.
5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono
effettuate in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto
ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento il termine:
a) - e) (Omissis);
f) «fatturato» indica:
1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla
redazione del conto economico, a norma dell'art. 6 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli
interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive,
come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive;
2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione
tenuti alla redazione del conto economico, a norma
dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come
dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
3) per le societa' e gli enti che esercitano in via
esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e
finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli
interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi
ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e, in mancanza, come
rappresentati nelle scritture contabili previste dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile;».
- Si riporta il testo dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.».
- Il testo dell'art. 8, comma 2 del decreto
ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' il seguente:
«Art. 8 (Modalita' di determinazione del diritto e
termini per il versamento). - 1. (Omissis).
2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in
unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine
previsto per il pagamento del primo acconto di tali
imposte.».