Art. 4. Misura della sanzione 1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto. 2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento nei casi di tardivo versamento. 3. Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi di omesso versamento, tenendo altresi' conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, l'Agenzia delle entrate comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle camere di commercio, i dati di cui all'articolo 1, comma f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quali risultanti sia dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa che dall'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione. 5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalita' di fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, relativamente alla fornitura dei dati relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate.
Note all'art. 4: - Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale n. 359 del 2001: «Art. 11 (Rapporti con l'amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'art. 8, comma 2, nonche' il fatturato dei soggetti di cui all'art. 6. 2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'art. 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto. 4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere. 5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento il termine: a) - e) (Omissis); f) «fatturato» indica: 1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 3) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;». - Si riporta il testo dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1: «Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.». - Il testo dell'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' il seguente: «Art. 8 (Modalita' di determinazione del diritto e termini per il versamento). - 1. (Omissis). 2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.».