Art. 5.
               Concorso di violazioni e continuazione
  1.  Non  sono  applicabili  le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in
materia di concorso tra tributi diversi.
  2.  Si  applicano  i  commi  5,  6 e 7 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 
          Nota all'art. 5:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  in
          materia  di  sanzioni  amministrative  per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998:
              «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E'  punito  con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
          violazione  piu'  grave,  aumentata da un quarto al doppio,
          chi,  con  una  sola  azione  od  omissione,  viola diverse
          disposizioni   anche  relative  a  tributi  diversi  ovvero
          commette,  anche  con  piu'  azioni  od  omissioni, diverse
          violazioni formali della medesima disposizione.
              2.  Alla  stessa  sanzione soggiace chi, anche in tempi
          diversi,   commette   piu'   violazioni   che,  nella  loro
          progressione,  pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo.
              3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
          rilevano  ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera quale
          sanzione  base  cui  riferire  l'aumento, quella piu' grave
          aumentata di un quinto.
              4.  Le  previsioni  dei  commi  1,  2  e 3 si applicano
          separatamente  rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
          ciascun  altro  ente  impositore e, tra i tributi erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi.
              5.   Quando  violazioni  della  stessa  indole  vengono
          commesse  in  periodi  di  imposta  diversi,  si applica la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non  contesta  tutte le violazioni o non irroga la sanzione
          contemporaneamente  rispetto  a tutte, quando in seguito vi
          provvede  determina  la  sanzione complessiva tenendo conto
          delle  violazioni  oggetto del precedente provvedimento. Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o  comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
          che  prende  cognizione  dell'ultimo di essi ridetermina la
          sanzione   complessiva   tenendo   conto  delle  violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione.
              7.  Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
          non  puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
              8.  Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
          commi  3  e 5,  le disposizioni sulla determinazione di una
          sanzione   unica  in  caso  di  progressione  si  applicano
          separatamente  per  ciascun  tributo  e per ciascun periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione    dell'avviso   di   accertamento,   alla
          conciliazione  giudiziale  e  alla definizione agevolata ai
          sensi  degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
          stabilirsi  in  progressione  con  violazioni  non indicate
          nell'atto   di   contestazione   o   di  irrogazione  delle
          sanzioni.».