Art. 5.
Concorso di violazioni e continuazione
1. Non sono applicabili le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in
materia di concorso tra tributi diversi.
2. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998:
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni.».